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NUOVO REGIME Di DEDUCIBILITà dei costi auto - dal 2006

L’articolo 2, commi 71 e 72 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, cd. ‘Collegato’ alla Finanziaria 2007 (convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286), ha introdotto delle modifiche alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei costi relativi alle auto aziendali, limitandone la deducibilità rispetto al sistema previgente.

Le nuove norme si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 29 novembre 2006 e quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare già a partire dall’esercizio 2006.

In particolare per le imprese è confermata la deduzione integrale solo per i costi di acquisto e di utilizzo di autovetture e autocaravan utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Viene invece eliminata la previgente deducibilità limitata del 50%, riconosciuta negli altri casi.

Resta immutata anche la deducibilità all'80% sia delle spese di acquisizione (con il limite massimo di €. 25.822,84), che delle spese di gestione, relative agli automezzi utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

E' soppressa, infine, la deducibilità integrale delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti: resta deducibile solo quella parte del costo che rappresenta fringe benefit per il lavoratore dipendente.

Parallelamente, viene stabilito che il fringe benefit viene ora determinato assumendo il 50% (non più il 30%) del costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui, come indicato nelle tabelle ACI (cfr. sito internet www.aci.it).

Per gli esercenti arti e professioni, la deducibilità del costo d'acquisto dei mezzi di trasporto viene ridotta dal previgente 50%, alla nuova misura del 25%.

Nella Tabella seguente riepiloghiamo quanto sopra esposto:

VEICOLI

DISCIPLINA PREVIGENTE

NUOVA DISCIPLINA DOPO IL D.L. N. 262/06

se veicolo utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa, ovvero adibito ad uso pubblico (es. autocarri, autobus, etc.)

 

Deducibilità al 100%

 

Deducibilità al 100%

veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico e non utilizzati come strumentali dell’impresa

Quote di ammortamento (costo max. €. 18.075,99) ed altre spese, deducibili al 50%

 

Nessuna deducibilità

se veicolo in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta

Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi.

Fringe Benefit: pari ad una percorrenza

Indipendentemente dalla durata dell’uso promiscuo del dipendente, la deducibilità al 100% è limitata

veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni

Quote ammortamento e altre spese (costo max €. 18.075,99) deducibili al 50%

Cambia la percentuale deducibile che si riduce al 25%

veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Costi deducibili fino all’80% per un valore massimo di €. 25.822,84

Nulla cambia

Si segnala in ultimo che la novità relativa al nuovo trattamento fiscale dei costi auto, comporta un aumento significativo dell’ammontare dei costi indeducibili nel bilancio di esercizio.

 

 

 

pubblicato il 5/1/2007

 

 

 

 

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)