Approfondimenti
di
Gianluca Cappelletti
(avv.g.cappelletti@tiscali.it)
Sommario: 1. Il mutuo dissenso come contratto ad
effetti eliminativi.- 2. Segue. Sua
incidenza sull’atto.- 3. Segue. Il
carattere della retroattività.- 4. Segue.
Mutuo dissenso e risoluzione convenzionale.- 5. La disciplina.- 6. Segue. La legittimazione.- 7. Segue. La capacità.- 8. Segue. I
requisiti.- 9. Segue. Gli effetti.-
10. Segue. La trascrizione.- 11. Segue. Il profilo fiscale.
1.
L’analisi, parlando di mutuo dissenso, deve prendere le mosse dalla norma di
cui all’art. 1321 c.c. che, con il termine «estinguere», lascia chiaramente
comprendere che ai privati è consentito disporre in senso inverso a quanto
precedentemente pattuito, e, piú specificamente, dalla disposizione dell’art.
1372 c.c., la quale, dopo aver statuito che «il contratto ha forza di legge
tra le parti», dispone che «non può essere sciolto che per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge».
La
prima osservazione imposta da quest’ultima disposizione, come messo in rilievo
dalla particella «che», è la necessità di una convergenza della volontà delle
parti per porre fine al contratto. In altri termini, di sicuro la norma in
oggetto sancisce l’irrevocabilità unilaterale[1] del contratto, mentre non sembra porre limiti alla
ritrattazione per accordo delle parti.
Laddove, infatti, la ritrattazione del negozio
proviene dalle stesse parti che l’hanno posto in essere, nessun conflitto si
pone tra le stesse, ma semmai si ha soltanto un contrasto tra un regolamento
precedente ed uno successivo, che non può non
risolversi a favore di quest’ultimo.
La
citata disciplina sembra perfettamente in armonia con i princípi
dell’ordinamento giuridico, ed in particolare con il principio di autonomia
privata, dato che la facoltà dei privati di stipulare il mutuo dissenso non è
che il riflesso del potere generale di stipulare contratti, nel senso che il
potere di farli comporta anche quello di ritrattarli [2].
Queste
prime osservazioni, confortate dal dato normativo, ci permettono di affermare
che con il mutuo dissenso le parti eliminano dal mondo giuridico un precedente
contratto, ripristinando la situazione anteriore, come se il primo accordo non
fosse mai intervenuto e facendo sorgere, a carico delle stesse, obbligazioni
restitutorie, al fine di raggiungere pienamente gli effetti a cui mirano.
In
realtà, in dottrina, è tutt’altro che pacifico sia il fatto che il mutuo
dissenso elimini dal mondo giuridico l’atto posto in essere in precedenza, sia
che lo stesso abbia efficacia retroattiva[3]. Anzi, si può affermare senza ombra di dubbio che
le maggiori divergenze riguardano proprio l’incidenza del mutuo dissenso
sull’atto precedente e la sua efficacia retroattiva. Si tratta di divergenze
che possiamo definire comuni e ricorrenti in tema di mutuo dissenso, ma che
tendono ad acuirsi quando il regolamento da eliminare è un contratto ad effetti
reali[4].
2.
Iniziando dalla prima questione, un primo orientamento[5], muovendo dal presupposto che un fatto si
qualifica giuridico in quanto produttivo di effetti giuridici, ritiene che ogni
possibile fatto estintivo possa esclusivamente agire sull’effetto e mai sulla
sua fonte. Scrive testualmente il Talamanca che «un fatto storico si qualifica
come giuridico in quanto produce degli effetti giuridici: ora, perché il fatto
giuridico cessi di essere tale, bisogna operare su questi effetti giuridici,
perché soltanto attraverso l’eliminazione di questi il fatto giuridico cesserà
di essere attualmente tale, degradando [...] ad un fatto storico», ed ancora,
«la dichiarazione, l’aspetto strutturale del negozio, non può, come fatto
storico o naturale, essere cancellata: né può cessare la giuridica rilevanza,
né possono venir meno, cioè, gli effetti».
La
prevalente dottrina[6], al contrario, ritiene che la giuridicità del
negozio non si esaurisce nei suoi effetti e che il fatto negoziale non è
giuridicamente rilevante in quanto efficace, ma è efficace in quanto rilevante.
L’essenza del negozio consiste nel suo essere atto di autonomia, al quale
l’ordinamento riconosce efficacia. Una volta eliminato, l’atto di autonomia
privata rimane, ovviamente, come fatto storico, ma come fatto rilevante per il
diritto è come se non fosse mai esistito.
Degno
di nota è anche il tentativo[7] di comporre questa diversità di fondo, circa
l’incidenza del mutuo dissenso, svalutando il problema, e cioè
qualificando la distinzione puramente nominalistica e di nessuna
rilevanza pratica, dato che «per il raggiungimento degli scopi pratici
perseguiti dalle parti, l’uno o l’altro modo di operare è indifferente» e che,
«ciò che rileva dal punto di vista pratico, è la cessazione degli effetti
dell’atto revocato, sia questa ottenuta immediatamente, sia mediatamente,
attraverso l’eliminazione dell’atto».
Al
contrario, se dalle affermazioni di principio si scende al profilo applicativo,
la distinzione assume notevole rilevanza pratica, e sicuramente l’uno o
l’altro modo di operare non è certo indifferente[8]. Una prima figura, indicativa in tal senso, è
quella del contratto ad effetti sospesi o differiti. La caratteristica di
questi contratti è che, al momento della conclusione, producono solo un effetto
preliminare e precisamente quello di vincolare le parti al consenso manifestato[9]. Per contro, non essendovi alcun effetto definitivo
su cui intervenire, appunto perché sospeso o differito, appare evidente come
l’atto di mutuo dissenso debba, necessariamente, operare sulla regola negoziale.
Non avrebbe senso intervenire sull’efficacia di un atto al momento
improduttivo di effetti, né si potrebbe sostenere che il mutuo dissenso, in
dette fattispecie, avrebbe la funzione di eliminare i già citati effetti
preliminari. Eliminando questi ultimi, infatti, si determinerebbe solo il
venir meno della tutela dei diritti di aspettativa, mentre la finalità perseguita
dalle parti è di porre nel nulla l’intero programma contrattuale[10]. L’eliminazione del contratto è quindi l’unica
soluzione adeguata all’intento empirico delle parti[11].
Ancor
piú indicativa, se non decisiva, della necessità, in alcuni casi, di dover operare sull’atto iniziale, è l’ipotesi della
donazione nulla suscettibile di conferma ex
art.799 c.c. In questo caso non sono ravvisabili neanche quegli effetti che
nell’ipotesi precedente abbiamo definito preliminari, dato che l’atto nullo,
per definizione, è assolutamente improduttivo di effetti di qualsiasi natura.
Nello stesso tempo, però, non si può affermare che le parti non abbiano
interesse alcuno a porre in essere il mutuo dissenso. Solo eliminando l’atto di
donazione, infatti, si preclude la possibilità di rendere la stessa efficace
attraverso un atto di conferma o di volontaria esecuzione[12].
Accanto
a queste figure, che la dottrina riporta a titolo di esempio, è bene precisare
che molteplici dati normativi contemplano negozi eliminativi diretti ad
incidere sull’atto, data la mancanza di effetti su cui intervenire: artt. 15
(Revoca dell’atto costitutivo di fondazione), 587 (Revocabilità del testamento),
1270 (Revoca della delegazione), 1399 (Scioglimento del contratto concluso dal
falsus procurator prima della
ratifica), 1411 e 1921 (Revoca del beneficio al terzo), 1990 (Revoca della
promessa al pubblico), del codice civile.
Le
considerazioni svolte portano a ritenere che, anche nelle fattispecie in cui,
essendoci effetti su cui intervenire, potenzialmente l’atto eliminativo
potrebbe incidere solo sugli effetti, lo ius
poenitendi si manifesti comunque nei confronti dell’atto. E’ un’esigenza
di coerenza nella ricostruzione dell’istituto che determina tali conclusioni.
Del resto, per rimanere agli esempi sopra riportati, sarebbe veramente singolare
che l’atto eliminativo incida sul negozio se interviene quando i suoi effetti
sono sospesi, mentre operi sugli effetti se posto in essere successivamente
alla produzione degli stessi[13].
Tutto
quanto sopra affermato non significa negare la facoltà per i soggetti di agire
sugli effetti prodotti dall’atto precedente, ma semplicemente ribadire la possibilità
che, cosí come generalmente ammesso per gli atti unilaterali[14], accanto ad atti diretti ad incidere solo sugli
effetti o sul rapporto, possano aversi atti diretti ad eliminare l’atto
iniziale[15]. Si tratta però di differenti manifestazioni
dell’autonomia privata, che esplicano effetti diversi e certamente non accomunabili
nell’istituto del mutuo dissenso.
La
caratteristica che, all’interno dei contrarii
actus come fenomeno generale, distingue quest’ultimo è quella di avere
efficacia eliminativa. E’ questo l’effetto minimo essenziale del mutuo dissenso
e, solo all’atto che presenti tali caratteristiche, deve essere riservato il
relativo nomen iuris quale autonoma
ed omogenea categoria giuridica.
Se
le parti intendono operare a contrariis solo
per il futuro, lasciando impregiudicato il primo atto, e di conseguenza
inalterati gli effetti finora prodotti, siamo fuori dalla figura che ci occupa.
La
prima ipotesi che, anche per la sua diffusione, viene in rilievo, è quella
dello «scioglimento» di un rapporto di durata. In questi casi, le parti
potrebbero intendere porre fine anticipatamente al rapporto, ovvero
determinarne la cessazione qualora lo stesso sia a tempo indeterminato. A
prescindere dalla considerazione che quest’ultima fattispecie sembra dover
essere qualificata come recesso[16] (e quindi atto unilaterale), è di tutta evidenza
come i contraenti non intendano incidere su tutti gli effetti del precedente
regolamento, al fine di ripristinare una situazione analoga a quella precedente
il primo negozio. Le parti vogliono operare solo sulla durata del rapporto, o
modificando quella iniziale o introducendo un termine. Appare, di conseguenza,
evidente come queste fattispecie debbano inquadrarsi nell’àmbito dei negozi modificativi
e non estintivi in senso tecnico[17]. Nello stesso àmbito del negozio modificativo
vanno inquadrate quelle ipotesi in cui il mutamento cade, anziché sulla durata,
sull’oggetto (es. accordo per «estinguere» il contratto di appalto limitando
l’esecuzione alle opere fino a quel momento realizzate). E’ chiaro che, benché
nella prassi sia usuale il termine estinguere, il contratto in oggetto, lungi
dall’avere come finalità quella di ristabilire la situazione precedente, mira
a restringere l’oggetto delle pattuizioni originarie.
Ma
anche nell’àmbito del residuo gruppo destinato a paralizzare tutti gli effetti
di una precedente manifestazione di autonomia, e che quindi possiamo inserire
nella generale categoria dei contrarii
actus, è necessario distinguere.
Se
le parti intendono porre nel nulla un contratto ad effetti obbligatori, non ancora prodotti per
l’esistenza di un termine o di una condizione, è sufficiente richiamarsi a
quanto in precedenza affermato. Esse possono agire solo sull’atto non
essendovi ancora effetti definitivi, ponendo in essere un atto di mutuo
dissenso in senso tecnico.
Stessa
considerazione vale per ogni contratto che abbia già prodotto i suoi effetti,
dato che non avrebbe senso agire solo per il futuro se il programma
contrattuale ha avuto integrale svolgimento[18].
Laddove,
invece, le parti intendano neutralizzare l’intera situazione giuridica
precedente ricorrendo ad un atto uguale e contrario al primo, si è fuori dal
mutuo dissenso, dato che il primo atto, lungi dall’essere ritrattato, viene
appunto neutralizzato solo sul piano economico. Avremo modo di verificare come
questo tipo di atto non può essere assimilato al mutuo dissenso, non solo per
un problema classificatorio, ma per gli effetti (ridotti) che esso produce.
3.
Quanto sopra esposto ci introduce, facilitandone la soluzione, alla
trattazione del secondo punto controverso, e cioè accertare se il mutuo
dissenso debba necessariamente spiegare effetti ex tunc. Riteniamo preferibile la soluzione positiva, considerato
che, se effetto essenziale del contratto eliminativo è quello di intervenire
sul primo atto, quindi sulla fonte degli effetti, è consequenziale che questi
vengano eliminati ab origine[19].
Questa
convinzione non è certamente condivisa da quella parte della dottrina[20] che qualifica la retroattività come fenomeno di natura
eccezionale, non rientrante nella competenza dispositiva dei privati, che
necessita di espressa previsione normativa. Gli atti giuridici in genere, si
afferma, contengono un comando che non può essere diretto che a provvedere per
l’avvenire. Il potere di influire, oltre che sul presente e sull’avvenire,
anche sul passato, è un potere eccezionale per gli stessi organi dello Stato. A
maggior ragione non può essere riconosciuto ai privati se non per espressa
disposizione di legge.
Già
nel vigore del codice precedente, un illustre giurista, escludendo che
l’autonomia privata potesse disporre la retroattività (se non espressamente
prevista dalla legge), riteneva il mutuo dissenso un’attività diretta a
neutralizzare gli effetti prodotti dal primo contratto[21]. Secondo questa opinione, le parti possono solo impegnarsi
ex nunc a rimettere le cose nello
stesso stato in cui si sarebbero trovate se un determinato atto non fosse
stato posto in essere. Conseguenza logica dell’affermata irretroattività è
l’inammissibilità di agire sul precedente atto al fine di eliminarlo, ma solo
la possibilità di produrre effetti giuridici opposti a quelli prodotti dal
negozio precedente. Come argomento ulteriore, si rappresentano gli effetti gravissimi
che un atto retroattivo avrebbe nei confronti dei terzi: «Ora ognuno intende
facilmente a quali inconvenienti si andrebbe incontro se alle parti si dovesse
riconoscere il potere di eliminare ex
tunc il loro precedente accordo. La sicurezza degli affari sarebbe
irreparabilmente pregiudicata, perché gli aventi causa di ciascun contraente
potrebbero ad ogni istante esser privati dei loro diritti».
Anche
piú recentemente, nel vigore del codice del 1942, autorevoli studiosi, pur
favorevoli alla retroattività del mutuo dissenso, ne limitano la portata ai
contratti ad effetti obbligatori o ai contratti che non hanno ancora avuto
esecuzione. La giustificazione di tale limite è sempre la stessa, e cioè che
gli effetti reali prodotti dal contratto sono oramai irreversibili e che, solo
un nuovo contratto, uguale e contrario a quello in precedenza posto in essere,
può permettere ai soggetti di raggiungere una posizione identica a quella
anteriore al primo atto senza pregiudicare i diritti dei terzi[22].
L’orientamento
prevalente[23] ritiene, al contrario, che la retroattività sia
fenomeno squisitamente giuridico, «un particolare modo con cui il diritto
dispone il contenuto degli effetti giuridici». Se la retroattività altro non è
che statuizione di effetti, fermo restando che essa non può operare in
pregiudizio dei terzi, nei rapporti tra le parti è sovrano l’intento. In
definitiva, il principio generale dell’autonomia privata, cosí come consente
alle parti di differire o sospendere l’efficacia di un negozio giuridico,
allo stesso modo permette loro di stabilire
che un effetto da ricollegare al momento del consenso debba retroagire ad un
momento anteriore.
Eccezionale
sarebbe allora negare ai privati il potere di dotare di efficacia retroattiva i
loro atti di privata autonomia ed in particolare il contratto, se è vero che
esso costituisce regola impegnativa dei cui effetti i soggetti hanno la libera
disponibilità.
Inaccettabile
è anche la preoccupazione dei pregiudizi che la retroattività determinerebbe a
danno dei terzi. E’ principio generale del nostro ordinamento giuridico,
sancito dall’art.1372, comma 2, che «il contratto non produce effetto rispetto
ai terzi che nei casi previsti dalla legge». Il principio stesso, costantemente applicato dalla Cassazione e
pacifico in dottrina[24], è valido per tutti i contratti, compresi quelli
solutori o eliminativi. Non esiste, allora, un’incompatibilità tra
eliminazione del negozio e tutela della sfera giuridica dei terzi. Rimuovere il
negozio significa, infatti, togliere il valore che l’ordinamento giuridico gli
attribuisce quale atto di manifestazione dell’autonomia privata con cui le
parti regolano i propri interessi. Ora, cosí come questo contratto non riguarda
tutti i soggetti che sono in posizione di terzietà, allo stesso modo non può
incidere sulla loro sfera giuridica il negozio di secondo grado diretto ad
eliminare il primo[25]. Anche l’effetto retroattivo resta quindi
circoscritto alle parti, visto che la sfera giuridica dei terzi non può essere
pregiudicata, oltre che per il presente ed il futuro, anche per il passato.
Oltre
alle questioni di principio, occorre dire che, quando le tesi sopra esposte ed
avversate vengono trasfuse sul piano pratico, presentano, oltre ad
un’indiscutibile macchinosità, anche problemi di difficile soluzione.
Innanzitutto,
attraverso l’atto contrario, che il Luminoso chiama «a controvicenda» per
distinguerlo dal vero e proprio negozio eliminativo, non è possibile
ristabilire la situazione precedente, e di ciò sembra ben conscia la dottrina
che lo sostiene. Uno dei primi studiosi del fenomeno[26], ad esempio, afferma esplicitamente che ponendo
in essere un atto uguale e contrario a quello che si intende neutralizzare,
«solo per approssimazione» si ristabilisce la situazione precedente.
Soprattutto, però, questa dottrina[27] accede ad una costruzione contorta dell’istituto
dato che «nello stipulare queste vendite e queste donazioni con finalità
ripristinatoria le parti si daranno vicendevolmente atto dello specifico
scopo per cui le hanno stipulate e pertanto nei loro confronti, nonché nei
confronti dei loro eredi e entro certi limiti anche dei loro aventi causa,
dovranno considerarsi ed essere trattate come se realmente non avessero avuto
altra finalità all’infuori di quella». Conseguentemente, prosegue l’autore, il
compratore che ritrasferisce «non sarà responsabile ex distractu, cioè in forza del contratto di mutuo dissenso, né
per i vizi né per l’evizione». In sostanza, secondo l’orientamento esposto,
nel caso di mutuo dissenso di una compravendita, si pone in essere una nuova
compravendita con scopi ulteriori rispetto a quelli che avrebbe l’ordinaria
figura prevista dal legislatore. Avremmo quindi, sempre che se ne ammetta la configurabilità
come autonoma categoria,[28], un negozio indiretto.
Problemi
ancora maggiori si presentano qualora le parti intendano porre nel nulla una
donazione. In questi casi, a parte l’artificio di considerare donante il
precedente donatario, il quale, lungi dall’essere spinto dall’animus donandi,[29] è animato dall’intento di eliminare la
precedente donazione, sorgono problemi insormontabili nell’applicazione di
istituti tipici delle liberalità, quali la revocazione per sopravvenienza di
figli, la riduzione e la collazione. Né le parti possono far affidamento
nell’autonomia privata, trattandosi di norme inderogabili[30].
Di fronte a tali difficoltà, si è costretti[31] a qualificare l’atto come «donazione avente delle caratteristiche
proprie» inidonea «a neutralizzare tutti gli effetti derivanti o che possono
derivare dal precedente contratto, contro cui esso è diretto».
Oltre
la macchinosità delle suddette elaborazioni, appare allora evidente anche la
discrepanza tra le finalità che i soggetti si prefiggono e quelle che
raggiungono con un meccanismo siffatto.
Infine,
accanto a tutte le implicazioni pratiche cui abbiamo accennato, seguire questa
opinione comporta una non facile lettura dell’art.1372 c.c. Se, infatti, il
fenomeno che abbiamo illustrato viene qualificato mutuo dissenso, non è
comprensibile il significato della norma in oggetto, né la necessità della
stessa, dato che il compimento di un atto di compravendita o di donazione in
senso inverso non necessita di una disposizione specifica. Appare altresí
incongruo che il legislatore abbia menzionato espressamente il mutuo dissenso
facendo riferimento, anziché ad una figura unitaria, ad una pluralità di
negozi indiretti.
Se, invece, si volesse affermare che il
precetto della norma ora citata riguarda solo i contratti che non hanno
prodotto effetti ed i contratti ad esecuzione continuata, andremmo ad inserire
un limite che la previsione legislativa non riporta. Affermando che «il
contratto non può essere sciolto che per mutuo dissenso», la norma sembra far
riferimento, indistintamente, a tutti i tipi di contratto, compresi i contratti
ad effetti reali.
Tirando
le fila del nostro discorso, abbiamo potuto accertare che, in primo luogo,
l’asserito ostacolo della retroattività del mutuo dissenso, che costituisce
la premessa alla tesi ora criticata, non trova fondamento nel nostro
ordinamento; in secondo luogo, che si crea una frattura tra l’intento delle
parti, che è quello di eliminare un precedente atto di autonomia privata, e
gli effetti che le stesse possono ottenere con il contratto a controvicenda[32]; infine, che lo stesso dato positivo appare
forzato, introducendo un limite all’operatività dell’art.1372c.c., che non
risulta dalle fonti normative, né dai princípi fondamentali del nostro
ordinamento.
Altra
parte della dottrina[33] ha posto in rilievo come, al contrario, l’art.
1372, in combinato disposto con l’art. 1321, prevede la categoria del
«contratto risolutorio», che, tornando cosí all’affermazione iniziale,
produce l’effetto di eliminare dal mondo giuridico il primo atto. Solo a questo
contratto, che produce effetti eliminativi, si riferisce il legislatore quando
parla di mutuo dissenso.
Laddove
lo scopo perseguito dalle parti è quello di ripristinare una situazione
identica a quella precedente, è questo l’unico strumento completamente
efficace ed adeguato agli intenti.
Tutto
ciò non significa, come già detto, negare l’ammissibilità di altre forme. Le
parti potrebbero anche optare per un contratto «a controvicenda» con effetti,
però, non coincidenti con quelli del mutuo dissenso, in quanto di portata
minore. Il contratto «a controvicenda», come efficaciemente è stato scritto[34], si presenta, rispetto al vero e proprio mutuo
dissenso, come un «contratto nano» per la minor carica effettuale negativa che
esprime nei confronti del primo atto.
4.
In dottrina è frequente l’uso del termine «contratto risolutorio» per indicare
il mutuo dissenso. Appare allora necessario verificare se il contratto di
mutuo dissenso sia sovrapponibile ad una risoluzione consensuale oppure, al di
là di espressioni terminologiche, possano ravvisarsi sostanziali differenze
tra i due istuituti[35].
Riteniamo che le due figure presentino diversità nei
presupposti, nel campo operativo e negli effetti.
Sotto
il primo profilo, mentre la risoluzione convenzionale presuppone la
sussistenza di un vizio (funzionale) della causa [36] che le parti concordemente accertano evitando cosí
la lite giudiziaria, il mutuo dissenso muove semplicemente dalla volontà di
ritrattare un atto di autonomia privata non rispondente, fin dall’inizio o
per circostanze sopravvenute, al regolamento posto in essere.
Sotto
il secondo profilo, la risoluzione presenta un campo operativo piú limitato
in quanto, a differenza del mutuo dissenso, concerne i soli contratti a
prestazioni corrispettive[37]. Ci sembra infine sussistente una distinzione
sotto il profilo effettuale. Pur se entrambi determinano una ritrattazione in
senso ampio, il mutuo dissenso opera sull’atto eliminandolo, la risoluzione,
anche se consensuale e non giudiziale, incide sul rapporto[38] [39].
Se
sul piano teorico le differenze possono cogliersi con sufficiente sicurezza,
nelle fattispecie concrete non si può dire altrettanto. L’uso ricorrente della
definizione «risoluzione consensuale» per designare il mutuo dissenso è indicativo di come non sempre le due figure
vengono mantenute distinte, anche se talvolta si tratta solo di questione terminologica.
In particolare, lo sfumare della distinzione,
e la conseguente sovrapposizione mutuo dissenso-risoluzione consensuale, è
percepibile nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità degli anni
sessanta. La Suprema Corte[40] ritiene che «il negozio risolutivo per mutuo
consenso ha efficacia ex nunc, ma
spetta al giudice di merito esaminare se, in concreto, le parti - nel
concludere il negozio stesso - abbiano inteso invece attribuire ad esso anche
carattere liberatorio rispetto agli effetti del primo negozio estinto e, in
particolare, rispetto alle conseguenze di un’inadempienza di una delle parti
già verificatasi». Nella motivazione della stessa sentenza, si legge che «al
momento in cui le parti contraenti si accordarono nel senso di risolvere il
contratto preliminare di compravendita dell’immobile il [...] era già
inadempiente per il decorso del termine ultimo previsto per il pagamento del
prezzo residuo e che - sulla base di tale dato, pacifico tra le stesse parti -
i contrenti non convennero alcuna rinuncia da parte di [...] all’incameramento
della caparra, il cui importo la stessa Corte del merito ha, tra l’altro,
ritenuto di molto inferiore all’effettivo danno [...]».
Se
si tengono presenti i caratteri propri del mutuo dissenso individuati ed
analizzati nei paragrafi precedenti, non ci sembra che la fattispecie posta
all’attenzione della Cassazione possa qualificarsi come mutuo dissenso. Se la
caratteristica di questo istituto è quella di intervenire con effetti
retroattivi sul primo atto con lo scopo di eliminarlo dal mondo giuridico non
ritenendolo piú le parti rispondente ai loro intenti e, per l’effetto,
ripristinare la situazione antecedente, è evidente che non c’è spazio per una
valutazione di eventuali inadempienze. Nel momento in cui le parti si
accordano per la ritrattazione di quell’atto, ne consegue che le prestazioni
eseguite, siano esse a titolo di acconto sul prezzo o di caparra confirmatoria,
non trovando piú una fonte giustificativa, debbono essere restituite. Del
resto, giova ripeterlo ancora una volta, l’intento empirico delle parti è
quello di ricostituire la situazione quo
ante. Incomprensibile appare, allora, l’affermata necessità di una
rinuncia all’incameramento della caparra, in quanto la restituzione della
stessa discende dagli effetti propri del negozio di mutuo dissenso[41]. Altrettanto inconferente sembra il riferimento
all’adeguatezza della caparra al danno effettivamente sofferto[42].
Al
contrario, le affermazioni della Cassazione appaiono del tutto condivisibili se
si esce dal campo del mutuo dissenso per approdare a quello di una convenzione
con cui le parti accertano la risoluzione per inadempimento e ne regolano le
conseguenze, convenzione che, come già detto, deve ritenersi ammissibile anche
alla luce del diritto positivo, ma che non può essere assolutamente confusa
con il mutuo dissenso.
5.
Nei precedenti paragrafi sono stati evidenziati gli aspetti piú discussi e
fonte di divergenze dottrinali e giurisprudenziali. Si tratta ora di avvicinare
i risultati raggiunti al diritto positivo per verificare eventuali anomalie o
difficoltà delle tesi avallate in sede di applicazione concreta. Abbiamo visto
in precedenza che altre tesi, astrattamente accettabili, quando vengono
trasfuse nella pratica portano a costruzioni artificiose e non rispondenti
agli scopi perseguiti dalle parti.
Cercheremo
allora di determinare quali sono i soggetti legittimati a porre in essere
l’atto in questione e la capacità loro richiesta, di individuare i requisiti
essenziali che l’art. 1325 c.c. prescrive per ogni contratto, di analizzare gli
effetti che il contratto produce inter
partes e nei confronti dei terzi, di chiarire, per quanto possibile,
aspetti rilevanti quali la trascrizione ed il profilo fiscale.
6.
Procedendo per ordine, considerato che la funzione del contratto eliminativo è
quella di rimuovere la regola negoziale, e conseguentemente gli effetti, è
richiesta la partecipazione di tutti i soggetti (o dei loro eredi) titolari
della situazione da rimuovere, sempreché tale situazione permanga in capo alle
parti originarie.
A
titolo di esempio, se dopo una compravendita il compratore aliena la proprietà
del bene acquistato, è evidente che una delle parti originarie (l’originario
compratore) non ha piú il potere di disposizione in ordine alla situazione
giuridica da rimuovere. Né si potrebbe risolvere il problema attraverso
l’intervento del terzo sub-acquirente, in quanto, come autorevole dottrina
rileva[43], si tratta di «eliminare l’intera vicenda
effettuale prodotta dal negozio di primo grado, rispetto alla quale il terzo
non ha alcuna competenza dispositiva, non essendo egli il destinatario di
quella vicenda ed avendo acquistato il diritto in forza di una fattispecie
acquisitiva autonoma e distinta dal negozio di primo grado»[44]. Diversamente, qualora il primo contratto abbia
spiegato effetti a favore del terzo, se non vi è stata ancora la sua adesione,
il negozio eliminativo vale anche come revoca della stipulazione a favore
dello stesso. Laddove, invece, il terzo abbia già manifestato la propria
volontà di profittare della stipulazione a suo favore, è necessaria e
sufficiente la sua partecipazione al mutuo dissenso, in quanto è dallo stesso
atto di autonomia privata che prende vita la situazione giuridica di cui il
terzo è titolare[45].
Ancora,
ad ulteriore dimostrazione che per individuare la legittimazione a porre in
essere il mutuo dissenso il criterio da seguire è quello di individuare tutti i
destinatari dell’autoregolamento, possiamo prendere in esame il contratto per
persona da nominare. Anteriormente alla nomina, la partecipazione del promittens e dello stipulans devono ritenersi sufficienti, non producendo il contratto
effetto alcuno per l’electus.
Avvenuta l’electio, al contrario,
per gli effetti retroattivi della stessa, solo l’electus sarà legittimato a porre in essere il mutuo dissenso.
7.
Nel trattare della legittimazione dei soggetti al mutuo dissenso, si è dato
per presupposto che gli interessati, individuati nei destinatari
dell’autoregolamento, siano soggetti capaci. La realtà, al contrario, conosce
numerose ipotesi in cui il soggetto interessato all’eliminazione di un
precedente regolamento contrattuale non ha la capacità di agire. A tutela di
questi soggetti, per gli atti di maggior rilevanza, che vengono definiti di
straordinaria amministrazione, l’ordinamento prevede un controllo ad opera
dell’autorità giudiziaria. Non tutti gli atti sono però presi in
considerazione dal legislatore, e tra questi troviamo il mutuo dissenso.
Pur
trattandosi di un atto di secondo grado, non si può affermare che
l’autorizzazione è richiesta in ogni caso in cui l’atto da eliminare debba
essere autorizzato.
Come
evidenziato in dottrina[46], in tutti i casi in cui un singolo atto non è
espressamente qualificato dal legislatore come di ordinaria o di
straordinaria amministrazione, occorrerà valutare la necessità o meno
dell’autorizzazione facendo ricorso all’analogia. Il mutuo dissenso, quindi,
apparterrà alla prima o alla seconda categoria «a seconda della natura degli
effetti che produce e dei beni su cui esso incide».
A
riprova di quanto affermato, si può portare ad esempio il caso di garanzia
ipotecaria concessa dall’incapace. La concessione della garanzia, incidendo
sulla consistenza del patrimonio dell’incapace, costituendone una potenziale
alienazione, deve essere autorizzata a norma degli artt. 320, 375, 394, 424
c.c. Qualora il negozio costitutivo dell’ipoteca venga meno per mutuo
dissenso, non ricorrendo la stessa ratio
che in sede di costituzione imponeva l’autorizzazione, l’atto potrà essere
liberamente compiuto dal legale rappresentante dell’incapace.
8.
Nel contratto di mutuo dissenso sono rinvenibili tutti i requisiti prescritti
dall’art. 1325 c.c.
La
volontà, come si è già accennato, è rivolta ad eliminare dal mondo giuridico un
precedente atto di autonomia privata. Abbiamo già detto che le parti potrebbero
voler ripristinare la situazione precedente lasciando immutato il passato.
Operazione, questa, certamente lecita e perseguibile attraverso il contratto
che abbiamo definito «a controvicenda», ma, a parte l’impossibilità di
ristabilire l’identica situazione precedente, si è fuori dall’àmbito del mutuo
dissenso. Da quanto si è potuto accertare, infatti, l’effetto essenziale ed
imprescindibile del mutuo dissenso, che ne costituisce la causa, è l’eliminazione
del contratto precedente. La rimozione della regola negoziale impegnativa
dettata dal primo negozio rappresenta la minima unità effettuale del mutuo
dissenso, presente in tutte le sue manifestazioni, e quindi la sua causa[47].
Il
suddetto effetto eliminativo va ad incidere sul precedente contratto che
viene, secondo un termine diffuso nella dottrina tedesca, annientato. Si
tratta pertanto di un negozio di secondo grado[48] e neutro[49].
Per
quanto specificamente attiene alla forma, le posizioni dottrinali e
giurisprudenziali sono divergenti, e non potrebbe essere diversamente se si
tiene presente il serrato dibattito avente ad oggetto questo requisito del
contratto[50]. La varietà di posizioni in ordine alla forma nei
suoi aspetti generali, in altri termini, si ripercuote anche sulla forma del
mutuo dissenso.
Cosí,
alcuni autori[51], muovendo dal principio di libertà delle forme
negoziali e dall’eccezionalità della forma vincolata, ritengono che, in
assenza di disposizione specifica, il mutuo dissenso sia informato dal
principio generale.
Altro
indirizzo[52], che riceve i maggiori consensi, sostiene che, al
di là di norme specifiche, è rinvenibile nel nostro ordinamento un principio
generale in virtú del quale le contrattazioni piú importanti subiscono il
vincolo di forma. Sempre dal sistema, inoltre, si ricava che i negozi secondari sono soggetti al c.d.
«principio di simmetria», per cui, il negozio accessorio mutua da quello
principale, sul quale è destinato ad incidere, il vincolo formale[53]. Del resto, si aggiunge, appare certo che il
mutuo dissenso da un lato, ed il negozio originario dall’altro, «investono uno
stesso assetto di interessi regolandolo in modo opposto»[54].
Orientamenti
piú recenti[55] propugnano il superamento della diatriba
attraverso una rilettura delle singole disposizioni concernenti la forma alla
luce dei valori emergenti dalla Carta costituzionale. Anche nel mutuo
dissenso, quindi, la necessità o meno di una determinata forma dovrebbe essere
accertata caso per caso.
La
stessa Cassazione si è pronunciata talvolta a favore della forma libera[56], altre volte accogliendo il principio della simmetria[57]. Neanche l’intervento delle Sezioni unite[58], a favore della tesi rigorista, è riuscito a porre
fine alle cennate oscillazioni giurisprudenziali[59], pur continuando a prevalere l’orientamento favorevole
al vincolo di forma nei casi di ritrattazione di negozio formale[60].
9.
L’effetto eliminativo del mutuo dissenso, tradizionalmente sostenuto da larga
parte della dottrina[61], recentemente è stato esplicitamente affermato
anche dalla giurisprudenza di merito[62] e dalla Cassazione[63].
Immediata
conseguenza è l’insorgenza, a carico delle parti, dell’obbligazione
restitutoria[64]. In altri termini, accanto all’effetto eliminativo,
proprio di tutte le fattispecie di mutuo dissenso, in questi casi si producono
anche ulteriori effetti di natura obbligatoria. Come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità[65], trova applicazione la disciplina dell’indebito.
Venendo meno, infatti, la fonte che giustificava le rispettive prestazioni, nel
caso ad esempio di compravendita, troverà applicazione l’art. 2033 c.c. per il
prezzo che la parte venditrice del contratto risolto dovrà restituire e l’art.
2037 c.c. per il bene alla cui restituzione è tenuta la parte acquirente.
Al
di là delle opinioni manifestate in ordine alla fonte degli obblighi restitutori[66], occorre, però, precisare che parte della dottrina
nega in radice la stessa insorgenza di obbligazioni di questo tipo qualora
venga posto in essere un mutuo dissenso
di contratto ad effetti reali.
In
particolare, un illustre studioso[67], pur condividendo che l’effetto tipico del mutuo
dissenso sia quello eliminativo, nega che l’istituto trovi applicazione
quando l’effetto traslativo o costitutivo si sia già realizzato. Secondo
l’autore, anche se il trasferimento del diritto reale si realizza per mezzo del
semplice consenso legittimamente manifestato, richiede nel nostro sistema un
contratto che, per la sua funzione, sia idoneo a realizzare il trasferimento, e
questa idoneità non può essere riconosciuta al mutuo dissenso, visto che la
sua «ragion di essere si esaurisce nell’eliminazione di un precedente contratto».
Analogamente,
altro insigne autore[68], fermo restando l’effetto risolutivo, ritiene il
mutuo dissenso insufficiente a realizzare il ritrasferimento. Al contratto di
mutuo dissenso, dovrebbe far séguito un negozio astratto di trasferimento solutionis causa, e quindi un pagamento
traslativo.
I
rilievi esposti non sembrano condivisibili. Da tempo, infatti, la dottrina[69] ha messo in luce come non è rinvenibile, nel
nostro ordinamento, un principio di tipicità dei negozi traslativi della
proprietà e degli altri diritti reali[70]. In altri termini, anche ammettendo l’esistenza
del principio del numerus clausus dei
diritti reali[71], non è dimostrata una corrispondente tipicità del contratto
ad effetti reali, non essendo accomunabile la tipicità del rapporto alla fonte
dello stesso. Non si comprende, infatti, per quale ragione dovrebbe postularsi
una correlazione necessaria tra tassatività dei diritti reali e tipicità dei
negozi trasaltivi o costitutivi di essi. Il diritto positivo, oltre tutto,
smentisce la suddetta correlazione all’art. 922 c.c., ove indica, tra i modi
di acquisto della proprietà i «contratti» senza distinzione alcuna.
Al
di là di queste considerazioni, di per sé già decisive, occorre ribadire che il
mutuo dissenso non determina alcun effetto traslativo, ma, come già detto,
semplicemente ripristinatorio della situazione precedente, e quindi
eliminativo[72]. Le prestazioni effettuate rientrano nella
disponibilità dei rispettivi contraenti in quanto, con l’eliminazione
dell’originario contratto, non hanno piú titolo e quindi giustificazione[73].
Sempre
sotto il profilo effettuale, particolare apprensione hanno suscitato in
dottrina gli eventuali effetti pregiudizievoli che l’eliminazione di un
contratto potrebbe determinare nei confronti dei terzi[74].
In
questa sede ci è sufficiente ribadire che il principio di relatività del
contratto è principio generale dell’autonomia privata, per cui, anche il
contratto eliminativo, al pari degli altri, non può produrre effetti
sfavorevoli a danno dei terzi.
Non
saranno quindi pregiudicati i terzi che, medio
tempore, abbiano acquistato diritti sui beni oggetto del contratto di
mutuo dissenso, né le ragioni dei creditori che, anteriormente alla conclusione
del contratto risolutorio, abbiano ipotecato, pignorato o sottoposto a
sequestro conservativo il bene acquistato da una delle parti per effetto del
negozio di primo grado.
10.
La trascrivibilità del contratto di mutuo dissenso[75], specialmente nella dottrina meno recente[76], ha talvolta determinato una posizione negativa
sull’ammissibilità stessa dell’istituto.
Altra
dottrina[77], pur non arrivando a soluzioni cosí estreme, ha
proposto una soluzione un po’ artificiosa, ritenendo applicabili gli artt.
2643, n. 5, e 2645 del codice civile. La tesi in oggetto non ha riscosso molto
séguito, in quanto si è replicato[78] che il mutuo dissenso non è equiparabile alla
rinunzia di diritti reali, né produce effetti traslativi, ma meramente
risolutori.
Condivisibili
appaiono, invece, gli orientamenti[79] piú recenti, che hanno posto maggiore attenzione all’art. 2655 c.c., norma che
disciplina l’annotazione di determinati atti, il cui denominatore comune è
quello di far venir meno gli effetti prodotti da un precedente regolamento.
In altri termini, qualora un atto già trascritto o iscritto venga eliminato,
l’eliminazione deve essere annotata a margine del primo atto[80]. L’annotazione, dispone la stessa norma all’ultimo
comma, «si opera in base alla [...] convenzione da cui risulta uno dei fatti
sopra indicati».
Nel termine «convenzione», sicuramente, deve
ricomprendersi anche il contratto di mutuo dissenso, considerato che, come già
detto, la norma tende ad accorpare tutte le ipotesi di eliminazione di un
precedente negozio per effetto di un atto di autonomia privata[81].
Mentre
nel vigore del codice precedente si attribuiva all’annotazione l’efficacia di
mera pubblicità notizia, vigente il codice attuale, la dottrina[82], almeno riguardo alla disposizione in oggetto,
tende ad attribuirgli la stessa efficacia della trascrizione, ferma restando
la natura accessoria.
Dal
tenore letterale della norma (comma 3), a dire il vero, traspare solo che
l’annotazione in oggetto produce gli effetti di cui all’art. 2650 c.c., mentre
non si evidenzia l’effetto proprio della pubblicità dichiarativa di cui
all’art. 2644.
Considerato,
tuttavia[83], che l’annotazione in oggetto potrebbe non essere
preceduta dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 (nel nostro caso, trattandosi di convenzione, sicuramente
non lo è), si può trarre la conclusione che, non essendo indispensabile ai
fini dell’annotazione (e degli effetti previsti dal comma 3) una trascrizione
di preannuncio, l’annotazione stessa ha la funzione di risolvere eventuali
conflitti ex art.2644. In altri termini,
il comma 3 della disposizione in oggetto prevede che in difetto
dell’annotazione, «non producono effetto le successive trascrizioni o
iscrizioni» a carico di colui che si è avvantaggiato del mutuo dissenso, per
cui l’annotazione stessa risolve i conflitti tra quest’ultimo e gli aventi
causa della parte in pregiudizio della quale opera il mutuo dissenso,
producendo l’effetto tipico della trascrizione.
Questa
costruzione è stata da altri[84] definita come una forzatura del dato legislativo.
L’autore, innanzitutto, argomentando dalla disciplina del codice civile del
1865, ritiene che il termine «convenzione» di cui all’art. 2655 c.c. non si
riferisce al mutuo dissenso, ma solo agli accordi con cui le parti accertano
la sussistenza di una causa di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione
o revocazione, evitando cosí l’intervento del giudice. Rileva poi, come, dal
tenore letterale della norma, non è dato desumere l’effetto dichiarativo tipico
della trascrizione, ma solo la funzione di assicurare il principio di continuità
delle trascrizioni. Sul piano pratico, osserva, da un lato, come l’annotazione,
a differenza della trascrizione, non rappresenta un obbligo per il notaio
rogante e non può essere eseguita prima della registrazione, con evidenti
problemi per i tempi di attuazione della tutela dei terzi e, dall’altro, come
sono pochissime le Conservatorie dei registri immobiliari che registrano le
annotazioni nei repertori delle trascrizioni, complicando le reali possibilità
del terzo di avere un quadro completo della situazione. Sulla base di queste
considerazioni conclude che solo la trascrizione può garantire un’efficace
tutela dei terzi, ma questa, anziché essere tratta da una forzatura dell’art.
2655 c.c., può essere fondata su un’interpretazione estensiva dell’art. 2643
c.c.
Di
fronte alle due tesi sopra esposte si può rilevare un sicuro punto di contatto.
Entrambe ritengono necessario assicurare al mutuo dissenso di contratto ad
effetti reali gli effetti propri della trascrizione, obiettivo raggiunto da
una parte attraverso un’interpretazione logica (o analogica) dell’art. 2655
c.c., dall’altra attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2643 c.c.
Quest’ultima via, forse, si rivela piú impervia, dato che, per l’effetto
eliminativo proprio del mutuo dissenso, non si può dire che l’originario alienante
riacquista il diritto in qualità di avente causa dall’originario acquirente e,
conseguentemente, il potenziale conflitto tra il primo e gli aventi causa dal
secondo non è un conflitto tra piú aventi causa dallo stesso autore risolvibile
ex art. 2644 c.c. Il tipo di conflitto
in esame è, invece, simile a quello che potrebbe nascere tra il soggetto che
agisce per la risoluzione giudiziale e gli aventi causa dalla parte
soccombente[85]. Sulle difficoltà pratiche che l’applicazione
dell’art. 2655 c.c. comporta, si può osservare che, benché l’art. 2671 c.c.
parli solo di trascrizione, il notaio è tenuto alla registrazione ed
annotazione, nel piú breve tempo possibile, per il dovere che ha di esplicare
il mandato ricevuto con la diligenza media di un professionista
sufficientemente preparato ed avveduto, secondo quanto impone l’art. 1176,
comma 2, c.c.[86]. Infine, non può avere valore determinante una
prassi poco ortodossa posta in essere dalla maggior parte delle Conservatorie
dei registri ommobiliari.
11.
Le incertezze dottrinali circa la natura giuridica del mutuo dissenso, che
abbiamo già analizzato sotto l’aspetto prettamente civilistico, potrebbero
ripresentarsi analizzando la normativa fiscale.
Occorre
necessariamente premettere, però, che il fenomeno impositivo merita, per varie
ragioni, un discorso a sé stante. Innanzitutto, come spesso rilevato,
perseguendo finalità diverse, il diritto tributario perviene a definizioni e
classificazioni differenti rispetto ai risultati raggiunti, nell’elaborazione
dei vari istituti, dalla dottrina e giurisprudenza nel campo del diritto
privato. A mero titolo di esempio possiamo analizzare il fenomeno della
rinuncia. Ora, mentre in dottrina e giurisprudenza[87] è pacifico che la rinunzia non ha effetto
traslativo, ma meramente abdicativo, il d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, (Imposta
di registro) all’art. 1 dell’allegata Tariffa parifica «la rinuncia pura e
semplice» agli atti aventi effetti traslativi.
Quanto
sopra, per dimostrare che non si può muovere dal profilo fiscale per affermare
che, l’imposta di registro, disponendo per il mutuo dissenso una tassazione
proporzionale, depone a favore della natura traslativa dello stesso
(ritrasferimento)[88] e contro l’affermata efficacia risolutiva. Tutto
ciò sarà piú chiaro dopo aver sommariamente analizzato la disciplina in
oggetto.
Il
citato d.P.R. n. 131 del 1986, regolamenta la fattispecie che ci interessa
all’art. 28[89]. A differenza dalla disciplina previgente, è
prevista la tassazione in misura fissa solo laddove il mutuo dissenso intervenga
entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato posto in
essere il contratto originario. In tutti gli altri casi, e quindi a prescindere
dal fatto che le parti abbiano o meno pattuito un corrispettivo per il mutuo
dissenso, l’operazione è assoggettata ad imposta proporzionale. Oggetto
dell’imposta, a norma dell’ultimo comma dell’art. 28 d.P.R. n. 131 del 1986,
sono «le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai
fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale
corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse».
Sulla
base di questa disciplina, non sarebbe corretto, come già detto, ritenere che
il diritto tributario contiene elementi a favore del mutuo dissenso come ritrasferimento.
Ribadita
la premessa per cui il diritto fiscale, muovendo da una visuale tutta
particolare, non può fornire argomenti per la sistemazione di un istituto
sotto il profilo civilistico, se proprio si vogliono ricavare indizi da questa
disciplina, essi sono sicuramente nel senso dell’effetto risolutivo.
In
primo luogo il dato testuale, dove per la base di calcolo si fa riferimento
alle «prestazioni derivanti dalla risoluzione», le quali, non potrebbero che
essere quelle obbligazioni restitutorie di cui si è già parlato[90].
In
secondo luogo, la necessità di una disciplina specifica, che parifica a fini
fiscali l’effetto risolutivo e quello traslativo, si spiega solo con la
diversità delle due fattispecie, in quanto, se il mutuo dissenso fosse stato
ritenuto un mero (ri)trasferimento, sarebbe stata sufficiente la disciplina
generale propria degli atti traslativi.
Semmai
s’impone una considerazione di natura completamente diversa. La tassazione,
nell’attività negoziale dei privati, rappresenta un aspetto di primaria
importanza, che può determinare larga diffusione e conseguente affinamento
dell’istituto o, al contrario, condannarlo all’oblio. Sicuramente, l’istituto
da noi analizzato, soprattutto per sventare possibili abusi, non gode di una
disciplina fiscale di favore, ed anche questo ha contribuito alla scarsa
diffusione e conseguente carenza di interventi dottrinali e giurisprudenziali.
Avvocato in Monte San Giusto (MC)
GIANLUCA CAPPELLETTI, Il mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali.
Nella
dottrina e giurisprudenza prevalenti il mutuo dissenso viene qualificato come
contratto uguale e contrario a quello che si intende eliminare.
L'obiettivo
del saggio è quello di una riflessione su posizioni che sembrano oramai
acquisite ma che, in realtà, lasciano molti dubbi, specialmente in sede di
applicazione al caso concreto.
Conseguentemente,
ad una prima parte diretta ad enucleare gli elementi qualificanti la
fattispecie astratta, segue una sezione volta alla verifica dei risultati
precedentemente raggiunti nella concreta operatività dell'istituto.
[1] In questi termini, già la
dottrina meno recente, tra cui: F. Messineo,
Contratto, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 957, nota 733; P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1973, p. 266; R. Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt.
di dir. civ. Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1961. Piú recentemente,
A. Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p. 33 ss.; G. Criscuoli, Il contratto, Padova, 1996, p. 462. Accanto al dato testuale, già
di per sé decisivo, l’irretrattabilità unilaterale della volontà contrattuale,
salvo i casi espressamente previsti dalla legge, trova fondamento nei princípi
generali, in quanto, con il contratto, le parti regolano i propri interessi e
la irrevocabilità altro non è che la composizione del «conflitto, meramente
ipotetico o eventuale, che sorgerebbe qualora uno dei contraenti rimanesse
fedele al contratto mentre nell’altro sopravvenisse un mutamento
dell’interesse che esisteva al momento della conclusione del contratto». In
questi termini, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 33.
[2] Queste conclusioni sono
state ampiamente raggiunte dalla dottrina in tema di ritrattazione degli atti
giuridici unilaterali, siano essi negoziali come il testamento, o non
negoziali, come la proposta e l’accettazione contrattuale.
[3] Quest’ultimo punto è
oggetto, come si vedrà in séguito, non solo di contrasti in dottrina, ma anche
di oscillanti orientamenti della Cassazione.
[4] Non è possibile in questa
sede trattare delle problematiche relative a questa categoria di contratti. Ci
limitiamo a precisare che, nell’àmbito dei contratti, una delle distinzioni piú
importanti e ricorrenti è proprio quella tra contratti ad effetti obbligatori e
contratti ad effetti reali. Nella prima categoria vengono ricompresi i negozi
che sono fonte solo di obbligazioni per una o piú parti (es. preliminare,
locazione, comodato, trasporto, deposito), mentre nella seconda quei contratti
che realizzano il trasferimento della proprietà o la trasmissione di altro
diritto in virtú del consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.). E’
bene tuttavia tener presente che, parlando di contratto ad effetti reali, non
si vuole escludere che lo stesso produca anche effetti obbligatori e che
rientra in questa categoria anche la trasmissione di un diritto personale come
il diritto di credito. L’affermazione del principio del consenso traslativo si
pone in netta antitesi alla distinzione tra titulus e modus adquirendi,
meccanismo ancora vigente in alcuni ordinamenti europei, basato su un atto
dispositivo astratto che richiede uno specifico atto di adempimento al fine
della determinazione dell’effetto reale. La tematica è oggetto di notevole
produzione dottrinale, tra cui: S. Pugliatti,
Acquisto del diritto, in Enc. dir., I, Milano 1958, p. 517; R.Sacco, Principio consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., 1966, I, c. 1386; C.M. Bianca, Riflessioni sul principio del consenso traslativo, in Studi in onore di F. Santoro Passarelli,
I, Napoli, 1972, p. 293; Id., Il principio del consenso traslativo, in
Diritto privato, I, Padova,1995; G.B.
Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in
Riv. soc., 1970, p. 913; G. Vettori, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio,
Milano, 1995; A. Di Majo, I cinquant’anni del libro delle
obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv.,
1992, pp. 159-160.
[5] M Talamanca, Osservazioni
sulla struttura del negozio di revoca, in Riv. dir. civ., 1964, I, p. 150 ss. Negli stessi termini, L.V. Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970; C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il
contratto, Milano, 1984, p. 699; G. Deiana,
Contrarius consensus, in Riv. dir. priv.,
1939, p. 106.
[6] Salv. Romano, Revoca, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 810, secondo cui «I privati
non dispongono dell’efficacia che è conseguenza autoritaria della legge per
cui non potrebbe dirsi, ad es., che una revoca toglie efficacia all’atto
revocato. E neppure potrebbe dirsi che sussiste un potere privato di impedire
con un negozio quelli che sono, funzionalmente, gli effetti di un altro
negozio»; G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento,
Milano, 1954, p. 78; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico,
in Tratt. di dir. civ. Vassalli, XV,
2, Torino, 1960, p. 467; N. Irti, Rilevanza giuridica, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p.
1094 ss.; A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 169; A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939; A. Cataudella, Contratti in generale, in Giur.
sist. civ. e comm. Bigiavi, in I
contratti in generale a cura di Alpa e Bessone, IV, 2, Torino, 1995,
secondo cui «l’esistenza del contratto potrà essere affermata o negata non alla
luce degli effetti giuridici che ne conseguono ma, esclusivamente, alla
stregua della configurabilità dello stesso, per la presenza in concreto degli
elementi che necessariamente lo caratterizzano».
[7] Cfr. D. Rubino, La compravendita, in Tratt.
di dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, Milano, 1971, p. 1031. In termini
analoghi, pur esprimendo preferenza per la seconda concezione, G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 75. E’ necessario
segnalare che gran parte della dottrina appunta la propria attenzione sul
problema della retroattività, sorvolando sull’ulteriore problema dell’incidenza
dello stesso sull’atto e sugli effetti.
[8] Cfr. A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 171 ss; contra, M. Talamanca, Osservazioni, cit., p. 158.
[9] Si tratta di affermazione
pressoché pacifica in dottrina e giurisprudenza, su cui appare sufficiente
segnalare l’opera di R. Scognamiglio,
Contributo alla teoria del negozio
giuridico, Napoli, 1950, p. 279 ss., e la pronuncia di Cass., 20 luglio 1971, n. 2335, in Foro it., 1971, I, c. 2485. Del tutto
isolata sembra, invece, la posizione di M. Talamanca,
Osservazioni, cit., p. 166, secondo cui,
in tali ipotesi, «le parti hanno predisposto un regolamento d’interessi in
funzione di un determinato evento futuro, e soltanto quando questo si sarà
verificato si avrà l’esistenza, dal punto di vista sociale, di un precetto che
vincola le parti stesse».
[10] Su questo punto, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., pp. 172-173; conf., anche se a proposito
dell’annullamento, A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto
giuridico, Milano 1941, pp. 318-319
[11] Per completezza è opportuno
segnalare come parte della dottrina (per tutti, M.
Talamanca, Osservazioni, cit.,
pp.158 e 161; M. Allara, La revocazione delle disposizioni
testamentarie, Torino, 1951, p. 73; A. Fedele,
La invalidità del negozio giuridico di
diritto privato, Torino-Varese, 1943, p. 143), ritiene di poter superare il
problema esposto nel testo facendo riferimento ad un supposto «effetto
impeditivo» del mutuo dissenso, qualora gli effetti da eliminare non si siano
ancora prodotti. In sede di applicazione
pratica, i sostenitori di questa tesi hanno dovuto ampliare la nozione stessa
di effetto giuridico al fine di ricomprendervi non solo una modificazione di
quanto già esistente nel mondo giuridico, ma anche il non verificarsi di tale
modificazione, se la stessa si pone come conseguenza di una determinata
fattispecie concreta. Sul punto è sufficiente segnalare che la dottrina
prevalente (per tutti, R. Scognamiglio,
Contributo alla teoria del negozio
giuridico, cit., p. 264; G.B. Ferri,
Parte del negozio giuridico, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 901
ss.; A. Cataudella, I contratti in generale, cit., p. 7 ss.)
considera effetto giuridico soltanto ciò che costituisce mutamento della
realtà giuridica.
[12] Ai fini della problematica
trattata è indifferente la qualificazione giuridica attribuita alla
fattispecie. Contrario alla soluzione prospettata, M. Franzoni, Degli
effetti del contratto, in Cod. civ.
Commentario Schlesinger, Milano,
1998, p. 67.
[13] A. Luminoso, Il mutuo
dissenso, cit., p. 230: «E evidente che, soprattutto in tali casi, sarebbe
difficile sostenere che il contrarius
actus muti il proprio congegno operativo in modo cosí radicale per il fatto
che venga posto in essere in un momento piuttosto che in un altro».
[14] La dottrina prevalente distingue la revoca
dal recesso ritenendo che, mentre la prima è rivolta ad eliminare l’atto, la
seconda ha lo scopo di far cessare il rapporto negoziale. Per tutti, Salv. Romano, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935; G. Deiana, Contrarius consensus, cit.,
p.106; F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1951;
F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 691;
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 251. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,
Napoli, 1973, p. 217 .
15 D. Barbero, Sistema del
diritto privato italiano, I, Torino, 1962, p. 480; Salv. Romano, La revoca degli atti giuridici privati, cit., pp. 12 e 19; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 248; R. Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 205; F. Messineo, Dottrina
generale del contratto, cit., p. 25; D. Rubino,
La compravendita, cit., p. 1082; F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 217.
[16] La previsione di una
possibilità di recesso nei rapporti a tempo indeterminato è pressoché costante
nel nostro ordinamento giuridico.
[17] In questi termini, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p.60 ss.; F. Carnelutti, Teoria
generale del diritto, cit., p. 319. Contra,
G. Deiana, Contrarius consensus,
cit., pp. 141-143; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., p.
60.
[18] In alcune ipotesi potrebbero
sorgere, peraltro, degli ostacoli sul piano pratico. Non è possibile infatti,
ad esempio, eliminare un contratto con cui, dietro corrispettivo, un lavoratore
autonomo esegue una riparazione, per l’irrecuperabilità propria delle
prestazioni di facere. Su questo
punto, da ultimo, G. Criscuoli, Il contratto, cit., p. 463.
[19] Contra, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 237 ss., secondo
il quale, mentre nei casi in cui il negozio abbia prodotto i suoi effetti
tipici, non è concepibile una rimozione di questo che non sia al tempo stesso
munita di retroattività, qualora l’efficacia del primo negozio sia sospesa, le
parti potrebbero aver interesse a statuire una rimozione irretroattiva del
negozio di primo grado. La rilevanza pratica di questo negozio ex nunc potrebbe, ad esempio, essere
rappresentata dall’intenzione «di lasciare integra un’eventuale responsabilità
per danni in cui sia incorsa una di esse per violazione di un obbligo
preliminare». Appare tuttavia contraddittorio affermare che, fermo restando
l’intento delle parti di rimuovere il vincolo negoziale (dato che la mancanza
di effetti definitivi non dà altra possibilità che quella di agire sull’atto),
queste potrebbero aver interesse all’estinzione degli effetti preliminari solo
per il futuro. Come già accennato nel testo, una volta appurato che l’incidenza
del negozio eliminativo sull’atto rappresenta
la minima unità effettuale della figura, non si comprende come tali effetti
potrebbero rimanere medio tempore,
pur in assenza di una fonte (oramai eliminata). Né, parimenti, sarebbe
individuabile la fonte dell’obbligo preliminare se il primo negozio, nel mondo
giuridico, è come se non fosse mai venuto in essere. Del resto la
contraddizione sembra essere avvertita dallo stesso a. alla nota 280 di p. 239
dell’opera sopra citata.
[20] G. Deiana, Contrarius consensus, cit., p. 104; Salv. Romano, Revoca, cit., p. 820; W. Bigiavi,
Irretroattività della risoluzione per
inadempimento, in Riv. dir. comm.,
1934, I, p. 718.
[21] G. Deiana, Contrarius consensus, cit., pp. 103, 104 e 106,
secondo cui dall’autonomia privata esula il potere di influire sul passato. Né,
precisa l’a., si potrebbe argomentare per analogia dalla normativa sulla
condizione, sia perché siamo in presenza di norme eccezionali, sia perché nel
negozio condizionato la retroattività è dovuta ad una causa intrinseca ed
originaria, mentre nel mutuo dissenso, qualora si ammettesse l’effetto
retroattivo, esso dipenderebbe da una causa estrinseca e successiva.
[22] G. Mirabelli, Dei
contratti in generale, in Comm. del
cod. civ. Utet, Torino, 1980
p. 290, il quale esclude l’operatività del mutuo dissenso una volta che il
primo contratto abbia già prodotto effetti; D. Rubino,
La compravendita, cit., p. 1024,
secondo cui «in tutte le vicende immediatamente traslative, e perciò di regola,
può aversi non uno scioglimento consensuale del precedente rapporto di vendita,
ma solo un nuovo contratto di ritrasferimento fra le medesime parti»; F. Carresi, Il contratto, Milano, 1987, che limita l’operatività del mutuo
dissenso al «contratto al quale le parti non hanno ancora dato esecuzione, oppure
al contratto ad esecuzione continuata o periodica» muovendo soprattutto
dall’«insuperabile limite della non retroattività degli atti giuridici». In
giurisprudenza, Cass., 24 novembre 1983, n. 7047, cit. da C. Donisi, Giurisprudenza e diritto civile, Napoli, 1989, p. 284:« per i
contratti che eliminano il precedente trasferimento contrattuale di un
immobile è indispensabile la forma scritta in quanto si tratta di un
ritrasferimento del bene al precedente venditore»; conf., Cass., 20 dicembre
1988, n. 6959, in Rep. Foro it.,
1988, voce Contratto in genere, c.
621, n. 290: «Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento
della proprietà immobiliare, per la cui conclusione, ai sensi dell’art.1350,
n. 1, c.c. è richiesta la forma scritta ad
substantiam, deve anch’esso risultare da atto scritto, poiché per effetto
dello scioglimento si opera un nuovo trasferimento della proprietà al
precedente proprietario»; nonché, da ultimo, Cass., 7 marzo 1997, n. 2040, in Notariato, 1997, p. 517, con nota
critica di F. Gradassi.
[23] P. Perlingieri, Il
fenomeno dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, 1972, p. 101; conf.,
D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, cit., p. 480; D. Rubino, La compravendita, cit., p. 1079; G. Capozzi,
Il mutuo dissenso nella pratica notarile,
in Vita not., 1993, p. 640; F. Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1963, p. 31. In giurisprudenza, Cass., 9
ottobre 1961, n. 2058, in Giust. civ.,
1961, I, p. 1992, secondo cui «l’autonomia della volontà contrattuale dei
contraenti importa che costoro possono stabilire una data di efficacia del
contratto anteriore alla sua stipulazione, intendendo cosí sancire un
precedente accordo verbale, ovvero dare carattere contrattuale ad un mero fatto
unilaterale». Conf., Cass., 5 maggio 1960, n. 1018, in Giur. it., 1961, I, 1, c. 268; Cass., 4 marzo 1958, n. 716, in Circol. trasp., 1958, p. 420.
[24] Per tutte, Cass., 14
ottobre1980, n. 5496, in Rep. Foro it.,
1981, voce Contratto in genere, n.
219: «Il contratto non produce effetti né favorevoli né sfavorevoli rispetto ai
terzi se non nei casi previsti dalla legge». Piú recentemente la dottrina ha
tentato una rivisitazione del principio nel senso di limitarne la portata alle
disposizioni pregiudizievoli per il terzo. Per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile, 3, cit., p. 536; L.V. Moscarini, I negozi a
favore di terzo, cit., p. 5; G. Benedetti,
Il diritto comune dei contratti e degli
atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1991.
[25] In questo senso, G. Criscuoli, Il contratto, cit., p. 463; A. Luminoso,
Il mutuo dissenso, cit., p. 246: «per
essi, infatti, tanto la regola negoziale quanto la sua rimozione costituiscono res inter alios»; G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, cit., p. 641; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., p. 89 ss.
[26] G. Deiana,Contrarius consensus, cit., p. 127 ss.
[27] F. Carresi, Il contratto,
cit., pp. 874-875. Soluzione similmente artificiosa adotta G. Deiana,
Contrarius consensus, cit., p. 129, il quale qualifica il contratto in oggetto
come contratto innominato.
[28] Con il negozio indiretto le
parti utilizzano un determinato schema contrattuale per realizzare uno scopo
diverso ed ulteriore rispetto a quello proprio del contratto posto in essere.
Questa concezione è stata, da ultimo, ribadita da Cass., 10 febbraio 1997, n.
1214, in Riv. not., 1997, p.
422. Secondo A. Auricchio, Negozio
indiretto, in Noviss. dig. it.,
XI, Torino, 1965, p. 221, si tratta di una tipica espressione dell’autonomia
privata, e, piú precisamente, della possibilità offerta dall’art. 1322 c.c.
di determinare liberamente il contenuto del contratto. Date queste
caratteristiche la dottrina prevalente ritiene che esso non rappresenti un’autonoma
categoria giuridica, ma semplicemente la qualifica di un comune negozio. In
questi termini, F. Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile,
cit., p. 182: «Poiché si tratta appunto di un motivo, che resta estraneo al
negozio e alla sua causa, il negozio indiretto non costituisce una categoria
giuridica»; C. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua
ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, I, p. 363; D. Rubino, Il negozio
giuridico indiretto, Milano, 1937; A. Auricchio,
Negozio indiretto, cit., p. 221. Pur
concordando sull’inconfigurabilità di un’autonoma categoria giuridica,
dissente sull’irrilevanza del fine ulteriore perseguito C.M. Bianca, Diritto civile, 3, cit., p. 458.
[29] Le considerazioni svolte nel
testo non mutano neanche laddove si volesse concordare con quell’autorevole
dottrina (G. Biscontini, Onerosità, corrispettività e qualificazione
dei contratti, Napoli, 1983), secondo cui ciò che caratterizza la donazione
è la mancanza di corrispettività e non di onerosità. Resta fermo, infatti, che
l’intento empirico delle parti è quello di eliminare il precedente regolamento
e non adottarne un altro che neutralizzi, solo sul piano economico, gli
effetti del primo.
[30] A maggior chiarimento si può
riportare l’esempio contenuto in G. Capozzi,
Il mutuo dissenso nella pratica notarile,
cit., p. 640: se Tizio dona a Caio il fondo tuscolano, unico suo bene, e,
successivamente, Caio glielo restituisce con una controdonazione, i figli di
Tizio, ove non trovino piú il fondo nel patrimonio del loro genitore (ad
esempio perché costui, dopo la controdonazione, l’ha venduto), potranno agire
in riduzione nei confronti di Caio, che pure, con un contrarius actus, restituí il bene a Tizio e quindi, nella
sostanza, nulla ha ricevuto. Tenendo inoltre presente che anche il secondo
atto ha natura giuridica di donazione, anche i figli di Caio potranno agire in
riduzione verso la controdonazione, con la conseguenza che se le domande
vengono accolte non si raggiungono i
risultati perseguiti.
[31] G. Deiana, Contrarius consensus, cit., p. 135.
[32] Evidenziano come la tesi del
contratto «a controvicenda» si ponga contro la reale volontà delle parti, che è
quella di eliminare il contratto precedente, R. Scognamiglio,
Contratti in generale, Milano, 1961,
p. 204; G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile,
cit., p. 639; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., p.
68; contra, G. Deiana, Contrarius consensus, cit.
[33] A. Luminoso, Il mutuo
dissenso, cit., p. 256; F. Messineo,
Dottrina generale del contratto,
cit., p. 25; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico,
cit., p. 25; C.M. Bianca, Diritto civile, 3, cit., p. 700; G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, cit., p. 637; G. Criscuoli, o.c., p. 463; F. Santoro
Passarelli, Dottrine generali del
diritto civile, cit., p. 217.
[34] A. Luminoso, Il mutuo
dissenso, cit., p. 75.
[35] Non è possibile in questa
sede dar compiutamente conto del dibattito circa l’ammissibilità della
risoluzione convenzionale. Per la soluzione positiva propende la prevalente
dottrina, tra cui, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 354; G. Deiana, Contrarius consensus, cit., p.
129; G.A. Micheli, Corso di diritto processuale civile, I,
Milano, 1959; S. Satta, Premessa critica, in Teoria e pratica del processo. Saggi di
diritto processuale, Roma, 1940; L. Montesano,
Contratto preliminare e sentenza costitutiva,
Napoli, 1953; F. Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile,
Padova, 1936; F. Gradassi, Requisiti formali della risoluzione
consensuale di compravendita immobiliare, in Notariato, 1997, p. 517. In generale, questa dottrina non ritiene
condivisibile l’assunto del necessario intervento del giudice che solo avrebbe
il potere di rimuovere il contratto. Laddove si tratti di materia disponibile,
non si vede il motivo per cui le parti, pur convenendo sull’esistenza dei
presupposti che legittimano l’annullamento, la risoluzione o la rescissione,
debbano comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di dirimere una
lite inesistente. Non sembra avere maggior pregio l’obiezione circa la
possibilità di abusi perpetrabili dalle parti, dato che, vigendo il principio
dispositivo, neanche il controllo del giudice può eliminare l’eventualità di
intese fraudolente. E’ infine necessario tener presente che il dato positivo
avvalora la tesi in oggetto all’art. 2655 c.c. Unico limite all’accertamento ad
opera dei privati deve quindi ritenersi la disponibilità della materia. Nel
senso, invece, che la sentenza sia elemento della fattispecie e come tale
inevitabile, A. Andolina, Per un profilo degli atti processuali con effetti di diritto
sostanziale, in Jus, 1959; C.A. Nicoletti, Alcune considerazioni attorno i rapporto tra «negozio» e «processo»,
in Riv. trim., 1969, p. 1512.
[36] In questi termini la
dottrina tradizionale: per tutti, F. Santoro
Passarelli, Dottrine generali del
diritto civile, cit., p. 185; A. Torrente
e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano,
1990, p. 536; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli,
1994, p.949; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., pp.
53-54.
[37] In conformità al dato
testuale, la giurisprudenza è costante nel ritenere circoscritta
l’applicabilità del rimedio in questione ai contratti a prestazioni
corrispettive. La Suprema Corte individua la ratio della normativa nella tutela dell’equilibrio sinallagmatico
(Cass., 10 febbraio 1984, n. 1021, in Rep.
Giur. it., 1984, voce Obbligazioni e
contratti, n. 401), o nella necessità di apprestare un mezzo per reagire
allo squilibrio del rapporto sinallagmatico (Cass., 3 febbraio 1987, n.2221, ivi, 1987, voce Locazione di cose, n. 373). L’àmbito di applicazione della
risoluzione viene dalla dottrina piú recente: per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La
responsabilità, Milano, 1994, p. 264, ampliato fino a ricomprendervi i
contratti onerosi ed alcuni contratti gratuiti. Anche volendo accogliere tale
rivisitazione dei limiti di operatività dell’istituto, rimane ferma la
distinzione posta nel testo, in quanto, comunque, la risoluzione non
troverebbe applicazione in tutti i contratti indistintamente cosí come
possibile, invece, per il mutuo dissenso.
[38] Sull’incidenza della
risoluzione sul rapporto, oltre agli autori citati alla nota 35, C.M. Bianca, Diritto civile, 5, cit., p. 260, nota 2; U. Carnevali, in A. Luminoso,
U. Carnevali e M. Costanza, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1990, p. 43;
G. Criscuoli, Il contratto, cit., p. 477. Sotto questo aspetto l’effetto eliminativo
del regolamento caratterizzante il mutuo dissenso presenta analogie con
l’annullamento, il quale elimina l’atto di autonomia. Ad una valutazione complessiva, tuttavia,
deve affermarsi che la risoluzione è la figura piú vicina al mutuo dissenso,
sia per la mancanza di un vizio strutturale del primo atto, sia, soprattutto,
per l’effetto retroattivo limitato alle parti. Questa analogia è ben avvertita
dalla dottrina, considerato che, come già detto, talvolta le due figure vengono
accomunate.
[39] Ritiene, al contrario, che
il mutuo dissenso configuri una vera e propria forma di risoluzione
consensuale F. Gradassi, Requisiti formali della risoluzione
consensuale di compravendita immobiliare, cit., pp. 520-521, secondo il
quale, dal combinato disposto dell’art. 1372 c.c. il quale afferma che il
contratto «[...] non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge» e dell’art. 1453 c.c., discende la piena applicabilità
dell’art. 1458 c.c., la cui rubrica è intitolata «Effetti della risoluzione».
[40] Cass., 6 dicembre 1966, n.
2856, in Giur. it., 1967, I, 1, c.
646; in termini analoghi, Cass., 3 marzo 1965, n. 360, in Foro it., 1965, I, c. 1255; Cass., 27 marzo 1962, n. 623, in Rep. Giust. civ., 1962, voce Obbligazioni e contratti, n. 342.
[41] Dalle finalità ed effetti
del mutuo dissenso deriva altresí il corollario che la caparra ricevuta da uno
dei contraenti deve essere restituita e non raddoppiata; né possono richiedersi
eventuali penali pattuite con il contratto eliminato. In questi termini, G. Deiana, Contrarius consensus,
cit., p. 163.
[42] Tralasciando altre
problematiche relative alla caparra confirmatoria, ci è sufficiente, in questa
sede, dar conto delle varie funzioni che dottrina e giurisprudenza
attribuiscono all’istituto in esame. Alla caparra viene innanzitutto ricondotta
una funzione di garanzia. Si precisa ulteriormente trattarsi di garanzia in
termini generici e non tecnici, in quanto, se la parte opta per l’esecuzione o
per la risoluzione secondo le norme generali, essa garantisce solo la concreta
realizzazione dell’indennizzo. Ulteriore funzione della stessa è quella di
sanzione contrattuale per l’inadempimento, con l’avvertenza che essa è solo
facoltativa, potendo il creditore, come già detto, ricorrere alla risoluzione
nella sua disciplina ordinaria. In ogni caso in cui il creditore rinuncia ad
insistere per l’adempimento o ad avvalersi di questa normativa, accontentandosi
della caparra (o del doppio), questa funge da liquidazione del danno
risarcibile, anche laddove si riveli insufficiente all’integrale risarcimento
del danno patito. La sua utilità risulta, in particolare, in caso di mancata
previsione o assenza di danni risarcibili. Da queste poche considerazioni
risulta evidente come l’istituto sia strettamente connesso all’eventuale
inadempimento. Nel caso analizzato dalla S. corte le parti hanno inteso, non
ritrattare semplicemente l’atto al fine di ristabilire la precedente
situazione, ma regolamentare convenzionalmente un’ipotesi di risoluzione, disponendo
anche sul connesso risarcimento del danno. Lo stesso effetto si sarebbe raggiunto attraverso il recesso, con cui la
parte non inadempiente manifestava la volontà di sciogliersi dal vincolo
trattenendo la caparra. In queste ipotesi, tuttavia, la controparte potrebbe
anche contestare la sussistenza dell’inadempimento, determinando
l’instaurazione di un procedimento giudiziale, eventualità che nella risoluzione
consensuale è esclusa in radice.
[43] A. Luminoso, Il mutuo
dissenso, cit., p. 119, nota 45.
[44] Ovviamente nulla vieta che
anche questo secondo contratto sia oggetto di mutuo dissenso, con l’effetto di
far rientrare il bene nella disponibilità del venditore ex tunc, e quindi
permettendo a quest’ultimo di porre a sua volta in essere un diverso negozio
eliminativo. Cfr. Cass., 8 giugno 1973, n.1655, in Rep. Giust. civ., 1973 voce Obbligazioni
e contratti, n. 374: «La risoluzione di un contratto risolutorio,
ripristinando tra le parti la situazione preesistente al contratto risolto, fa
rivivere gli effetti del precedente contratto».
[45] In questo senso, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 298; G. Deiana,
Contrarius consensus, cit., p. 160; M. Franzoni,
Degli effetti del contratto, cit., p.
92.
[46] G. Santarcangelo, La
volontaria giurisdizione nell’attività negoziale, Milano, 1985, I, p. 611;
F. Mazzacane, La giurisdizione volontaria nell’attività notarile, Roma, 1986,
p.201; A. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione,
Milano, 1984, p. 270.
[47] Non è possibile, in questa sede,
dar conto del lungo e complesso dibattito dottrinale relativo al concetto di
causa. Molto schematicamente, e limitandoci alle teorie piú seguite, possiamo
dire che, tuttora, la prevalente giurisprudenza accoglie la teoria
tradizionale che qualifica la causa come funzione economico sociale del
contratto. In dottrina la tesi è sostenuta, tra gli altri, da E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 174 ss.; R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, cit., p. 312; L. Cariota Ferrara, Il negozio
giuridico, cit., p. 599; G. Stolfi,
Teoria del negozio giuridico,
Padova, 1961, p. 29 ss.; A. Di Majo,
Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988, p.
7. Secondo una diversa concezione oggettivistica della causa, invece, eliminato
ogni riferimento a riflessi pratici o economici, in quanto trattasi di meri
elementi pregiuridici da ricondurre pur sempre alla volontà dei contraenti, la
causa è pura funzione giuridica di un dato schema negoziale, cioè sintesi
degli effetti negoziali. In questi termini, S. Pugliatti,
Nuovi aspetti del problema della causa
dei negozi giuridici, in Diritto
civile. Metodo, teoria, pratica, Milano, 1951, p. 75 ss.; R. Cicala, L’adempimento indiretto del debito altrui, Napoli, 1968, p. 93 ss.,
il quale fa riferimento al concetto di «minima unità effettuale»; P. Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, p. 71
ss. Dopo il superamento delle teorie soggettive (causa sarebbe lo scopo per il
quale la parte assume l’obbligazione) e delle teorie anticausaliste, hanno
assunto rilevo gli interessi delle parti finalizzati al perseguimento di uno
scopo determinato. La causa è stata allora definita come funzione
economico-individuale o causa in concreto: le parti si rappresentano un determinato
risultato e l’autoregolamento che si danno è in funzione di interessi non
generali, ma riferiti ai contraenti stessi. A questa costruzione si è obiettato
(A. Checchini, Regolamento contrattuale ed interessi delle
parti, in Riv. dir. civ., 1991,
p. 229 ss.; G. Biscontini, Onerosità, corrispettività e qualificazione
dei contratti. Il problema della donazione mista, Napoli, 1983) che,
svalutando l’importanza del riferimento alla funzione sociale, la stessa
distinzione tra causa e motivi rischia di sfumare.
[48] In questo senso, E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 249; F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 214.
[49] Essendo diretto ad eliminare
il precedente contratto, esula dal mutuo dissenso ogni profilo di onerosità o
gratuità. Secondo A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 343, il
mutuo dissenso si colora, quanto alla sua natura gratuita o onerosa, dei
corrispondenti caratteri del primo contratto.
[50] Senza pretese di
esaustività, ci limitiamo a quanto segue. Tradizionalmente la dottrina
qualifica la forma «espressione della volontà», come tale presente in ogni
negozio (cfr. F. Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile,
cit., pp.135-136. Nello stesso senso, M. Giorgianni,
Forma degli atti, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 994;
D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, I, cit., p. 358; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1989, p. 162; P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1988; A. Torrente e P. Schelesinger, Manuale
di diritto privato, cit., p. 170; R. Scognamiglio,
Contributo alla teoria del negozio
giuridico, cit., p. 107). La
previsione di cui all’art. 1325 c.c. richiedendo la forma «quando risulta che è
prescritta dalla legge sotto pena di nullità» si riferisce alla forma
vincolata, stabilita dalla legge solo per alcuni negozi, in deroga al generale
principio di libertà delle forme. Secondo Giorgianni, la disciplina della forma
ad substantiam costituisce «una
deroga penetrante - non solo al principio della libertà di forme, che
nell’ordinamento è certo presente - ma alla stessa autonomia privata, posto
che la forma, non solo condiziona il sorgere dell’atto, ma viene altresí ad
impedire che le parti possano eseguirlo, confermarlo ovvero accertarlo».
Questa costruzione è stata sottoposta ad acuta analisi da autorevole dottrina
(N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo, Milano,
1985) secondo cui l’art. 1325 c.c. conterrebbe due norme, l’una avente ad
oggetto una «fattispecie debole risultante dalla combinazione di tre requisiti;
l’altra una fattispecie forte, risultante dalla combinazione di quattro
requisiti (accordo, causa, oggetto e forma)». Non è però possibile trarre da
tale disposizione un principio generale, in quanto la fattispecie debole non è
caratterizzata da alcuna norma sulla forma, ma, al contrario, dall’assenza di
previsioni relative a questo requisito (tabula
absentiae). I corollari di questa costruzione sono: a) non costituendo la
prescrizione di forma vincolata un’eccezione, è possibile anche per essa il
ricorso all’analogia; b) il principio di autonomia privata di cui all’art.
1322 c.c. va circoscritto alla determinazione del contenuto del contratto e
non concerne la libertà di scelta della forma. L’esposta teoria ha subito
critiche in piú direzioni. Parte della dottrina ha inteso riaffermare la
concezione tradizionale e quindi la sussistenza nel nostro ordinamento del
principio di libertà delle forme, salvo diversa disposizione. La legge, secondo
questa tesi, considera sempre essenziali i requisiti dell’accordo, della causa
e dell’oggetto e solo eventuale quello della forma vincolata. Ne consegue che
il legislatore, di regola, «considera sufficiente che l’accordo si integri
mediante qualunque forma». Una rilettura del precetto di cui all’art. 1325, n.
4, c.c. è stata, infine, proposta da P. Perlingieri,
Forma dei negozi e formalismo degli
interpreti, Napoli, 1987, passim,
con particolare riguardo alla necessità di evitare ogni apriorismo e
verificare, in ogni disposizione contenente un vincolo formale, il ruolo assunto
nel sistema ed il valore che per l’ordinamento rappresenta. Cosí procedendo, è
facile accertare che non tutte le norme che prescrivono forme legali per la validità
o l’efficacia di un atto sono di ordine pubblico e come tali inderogabili. Lo
sono certamente quelle che, ad un’interpretazione assiologica, risultano diretta espressione di princípi e
valori costituzionali. Non sono, di conseguenza, condivisibili né le posizioni
di coloro che ritengono sempre eccezionali le norme sulla forma perché
deroganti al principio generale di libertà, né quelle di chi, escludendo
l’esistenza di un principio generale di libertà delle forme, nega la natura
eccezionale delle relative norme. Non è accettabile procedere ad una «rigida
contrapposizione tra una fattispecie normativa ed un’altra», ma è necessario
raffrontare la singola previsione all’ordinamento. Anche le norme relative
alla forma, parti integranti della disciplina degli atti, debbono essere rilette
alla luce dei valori introdotti dalla Costituzione. Se dall’auspicata rilettura
emerge che una determinata forma funge da garanzia di interessi o valori
privilegiati dalla Carta costituzionale, la stessa deve essere estesa ed
applicata ogni qualvolta si rinviene un’analoga ragione di tutela.
[51] Per tutti, G. Mirabelli, Dei contratti in generale, cit., p. 257; V. Scalisi, La revoca non
formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano,
1974; A. La Torre, La forma dei negozi risolutori, in Giust. civ., 1962, I, p. 158; R. Sandulli, Forma del negozio risolutorio di un preliminare di vendita immobiliare,
in Giust. civ., 1967, I, p. 429. In
giurisprudenza, Cass., 19 gennaio 1980, n.459, in Riv. not., 1980, p. 525; Cass., 28 maggio 1983, n. 3692, in Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, c. 684, n. 180;
Cass., 16 dicembre 1986, n.7551, ivi,
1986, voce cit., c. 624, n. 240; Cass., 6 giugno 1988, n. 3816, in Foro it., 1988, I, C. 2919; Cass., 7
giugno 1990, n. 5454, ivi, 1991, I,
c. 172.
[52] In dottrina, F. Messineo, Dottrina generale del contratto, cit., p. 472; R. Scognamiglio, Contratti in generale, in Comm.
del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma,1970, p. 417; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 255. In giurisprudenza, Cass., 24 aprile 1961, n.
945, in Giust. civ., 1961, I, p.
1171; Cass., 28 gennaio 1976, n. 267, in Rep.
Foro it., 1976, voce Contratto in
genere, c. 670, n. 144; Cass., 24 novembre 1983, n. 7047, in Foro it., 1984, I, c. 70; Cass., 7
gennaio 1984, n. 131, in Rep. Giust. civ.,
1984, voce Obbligazioni e contratti,
n. 71; Cass., Sez. un., 28 agosto 1990, n. 8878, in Riv. not., 1991, p. 490, secondo cui «per i contratti piú importanti,
destinati ad incidere in modo piú penetrante e durevole sul patrimonio e
sugli interessi dei soggetti, è sempre richiesta una forma solenne; con il
duplice fine di indurre le parti, in tali casi, ad una meditazione piú attenta
e consapevole ed a predisporre, per eventuali contrasti derivanti dal negozio,
mezzi di prova piú affidabili ed obiettivi».
[53] Il riferimento piú
ricorrente è al preliminare (art. 351 c.c.), alla procura (art. 1392 c.c.),
alla ratifica del negozio inefficace stipulato dal rappresentante senza poteri
(art. 1399 c.c.), alla revocazione espressa del testamento (art. 680 c.c.).
[54] L’espressione è di A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 316. Contra, V. Scalisi, La revoca non formale del testamento e la
teoria del comportamento concludente, cit., p. 388, in quanto, proprio
dalle opposte funzioni negoziali del controperare rispetto all’atto su cui si
interviene, deve trarsi la soluzione contraria della libertà di forma. A tale
costruzione obietta P. Perlingieri,
Forma dei negozi e formalismo degli
interpreti, cit., p. 50, che le opposte funzioni non sono certo rinvenibili
qualora oggetto del mutuo dissenso sia un precedente atto avente la stessa
natura. Depone contro la generalizzazione di Scalisi anche Cass., 8 giugno
1973, n. 1655, in Giust. civ., 1973,
I, p. 1934.
[55] P. Perlingieri, Forma dei
negozi e formalismo degli interpreti, cit.; D. Mantucci, L’inadempimento
reciproco, Napoli, 1990, pp. 45-46; A. Luminoso,
Il mutuo dissenso, cit., p. 316 ss.,
il quale, in particolare, ritiene che un punto di mediazione tra i due opposti
indirizzi possa ottenersi attraverso l’approfondimento, di volta in volta,
della ratio iuris di ciascuna norma
legislativa da cui discende l’imposizione della forma solenne. In tema di
vendita, ad esempio, si è in presenza di «vicenda che, coinvolgendo un diritto
reale immobiliare, è ritenuta dalla legge, mediante una valutazione tipica, di
importanza economica tale da richiedere in ogni ipotesi l’adozione della forma
scritta. Questa essendo la ragion d’essere dell’imposizione di forma, da essa
si può agevolmente dedurre l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio
generale in base al quale qualsiasi tipo di vicenda effettuale che abbia ad
oggetto diritti reali su beni immobili comporta la solennità delle forme del
corrispondente negozio che ne costituisca la fonte; sicché non soltanto in
caso di vicenda traslativa, modificativa o estintiva, ma anche in caso di
vicenda eliminativa, il contratto da cui scaturisce una di tali vicende dovrà
rivestire forma scritta». Al contrario, per la donazione, essendo la forma
dell’atto pubblico imposta in ragione dell’intento liberale, nel mutuo
dissenso, mancando l’animus donandi
viene meno anche la necessità dell’atto pubblico, ferme restando le disposizioni
di cui all’art. 1350 se l’oggetto è costituito da beni immobili. Su quest’ultimo
punto, contra, G. Capozzi, Mutuo dissenso, in Riv. not.,
1973, p. 610, secondo cui «per il mutuo dissenso si deve adoperare la forma
necessaria per il negozio da abolire; a favore di tale opinione milita
l’esigenza pratica di realizzare nei confronti di situazioni negoziali di un
certo rilievo, una sufficiente certezza sulla seria e ponderata determinazione
delle parti, oltre che una piú efficiente documentazione del negozio»; nello
stesso senso, R. Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 206.
[56] V. giurisprudenza cit. in
nota 51.
[57] V. giurisprudenza cit. in
nota 52.
[58] Cass., Sez. un., 28 agosto
1990, n. 8878, in Riv. not., 1991, p.
490.
[59] Successivamente alla citata
pronuncia delle Sez. un., infatti, Cass., 20 maggio 1991, n. 5684, in Vita not., 1991, p. 975, ha stabilito
che «La risoluzione consensuale del contratto preliminare avente ad oggetto il
trasferimento di diritti reali immobiliari non richiede la forma scritta ad substantiam, in quanto non produce
alcun effetto di natura reale, ma solo l’estinzione delle precedenti
obbligazioni personali [...]». Successivamente, in senso contrario, Cass., 11
ottobre 1991, n. 10707, in Rep. Foro it.,
1992, voce Contratto in genere, c.
669, n. 271; Cass., 19 novembre 1991, n.12411, ivi, 1992, voce cit., c. 669, n. 272; Cass., 29 gennaio 1994, n.
928, in Foro it., 1994, I, c. 709;
Cass., 7 marzo 1997, n. 2040, in Notariato,
1997, p. 517.
[60] Al contrario, per il mutuo
dissenso di contratto a forma libera, la giurisprudenza non solo si esprime per
la libertà di forme, ma ritiene possibile anche la sua conclusione per
comportamenti concludenti. Per tutte, Cass., 29 marzo 1995, n. 3753, in Mass. Giust. civ., 1995, p. 732; Cass., 10 settembre 1992, n.10354, ivi, 1992, p. 1359; Cass., 9 gennaio
1991, n. 100, ivi, 1991, p. 25;
Cass., 10 settembre 1992, n. 1035, in Giur.
it., I, 1, c. 2317. In dottrina (D. Mantucci,
L’inadempimento reciproco, cit., p.
38 ss.), peraltro, è stata rilevata l’inaccettabilità di una diffusa e
risalente tendenza a ravvisare in tutte le ipotesi di inesecuzione bilaterale
un’ipotesi di mutuo dissenso. E’ necessario, invece, procedere all’analisi del
caso concreto per individuare elementi ed interessi tali da attribuire
all’inattuazione un «univoco ed oggettivo valore negoziale». Non va, infine,
dimenticato che in alcuni casi la giurisprudenza (per tutte, Cass., 29 aprile
1993, n. 5065, in Contratti, 1993, p.
527) ha ravvisato il mutuo dissenso per comportamento concludente anche in
negozi formali e precisamente in presenza di contrapposte domande di
risoluzione fondate sull’inadempimento della controparte, qualora il giudice
adito riscontri la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (es. gravità
dell’inadempimento) per emettere la relativa pronunzia. In senso contrario la prevalente dottrina,
tra cui D. Mantucci, L’inadempimento reciproco, cit., pp.
51-52; M. Costanza, Nota a Cass.,18 giugno 1982, n. 3744, in
Giur. it., 1983, I, 1, c. 693; C. Radice, Domande di risoluzione contrapposte e mutuo dissenso, in Contratti, 1993, p. 530. In particolare,
la citata dottrina ha posto in rilievo come negli atti giuridici contrapposti
quali la citazione e la comparsa di costituzione e risposta non siano ravvisabili
né l’accordo, requisito primo del contratto, né la finalità propria del mutuo
dissenso, e cioè la retrocessione alla situazione precedente. Nella domanda di
risoluzione, le parti, se rinunciano allo scambio delle prestazioni iniziali,
non abbandonano il perseguimento dell’utile che il contratto autorizzava a
sperare, e che sarà surrogato dal risarcimento del danno. Il difetto
dell’accordo è ulteriormente provato dal fallimento del tentativo di
conciliazione che il giudice deve esperire. Conseguentemente il giudice che
ravvisasse nelle reciproche domande di risoluzione un mutuo dissenso
realizzerebbe un effetto non voluto dalle parti, e tanto meno a lui richiesto,
con evidente violazione del principio
della «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato» espresso dall’art. 112
c.p.c. (cfr. Cass., Sez. un., 15 gennaio 1983, n. 329, in Rep. Giust. civ., 1983,
voce Obbligazioni e contratti, n.
282). Come ulteriori argomentazioni si prospettano dubbi sull’idoneità
dell’atto processuale a produrre effetti di diritto sostanziale e si evidenzia
come gli stessi sono diretti al giudice e non alla controparte, sottoscritti
non dalle parti ma da loro procuratori ad
litem e non ad negotia. Tutto ciò
non significa, tuttavia, escludere la possibilità per il giudice di ravvisare
la conclusione di un contratto di mutuo dissenso. Se dalle prove prodotte nel
processo risulta che le parti sono addivenute alla conclusione di un contratto
di mutuo dissenso, l’autorità giudiziaria ne darà atto nella sentenza e,
contestualmente, dichiarerà inammissibili le domande di risoluzione in quanto
il contratto inadempiuto è già venuto meno.
[61] Tra gli altri, E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 25; F. Messineo, Contratto, in Enc. dir.,
IX, Milano, 1961, p. 815; F. Santoro
Passarelli, Dottrine generali del
diritto civile, cit., p. 217; C.M. Bianca,
Diritto civile, 3, cit., p. 700; G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, cit., p. 637; A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 256 ss.; G. Criscuoli, Il
contratto, cit., p. 463; da ultimo, F. Gradassi,
Requisiti formali della risoluzione
consensuale di compravendita immobiliare, cit., p. 520; L. D’Alessandro, La forma del contratto risolutorio di preliminare formale, in Rass. dir. civ., 1995, p. 5; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, cit., p. 47.
[62] Trib. Perugia, 16 agosto
1994, in Rass. giur. umbra, 1994, p.
748: «Nell’ipotesi in cui un contratto sia stato sciolto per mutuo dissenso
sussistono a carico delle parti i normali doveri di restituzione derivanti
dallo scioglimento del contratto venuto meno (restituzione del prezzo e della
cosa)».
[63] Cass. civ., Sez. II, 27
marzo 1996, n. 2713, in Mass. Giust. civ.,1996,
p. 437: «Con riguardo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso, l’obbligo
di restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo
costituisce debito di valuta, insensibile, come tale, al fenomeno della
svalutazione monetaria [...]»; e, già in precedenza, Cass., 20 maggio 1991, n.
5684, cit..; Cass., 23 aprile 1980, n.2678, in Mass. Giust. civ., 1980, fasc. 4: «Il principio secondo cui le
prestazioni reciproche delle parti che conseguono alla risoluzione - giudiziale
o per mutuo consenso - della compravendita restano tra loro collegate, sicché
l’una non può essere pretesa se l’altra non sia adempiuta [...]».
[64] Ovviamente, trattandosi di
contratti ad effetti obbligatori o di vendita immediatamente traslativa ma
totalmente ineseguita, l’effetto eliminativo del mutuo dissenso è di per sé
sufficiente a ripristinare la situazione giuridica precedente, senza la
necessità del prodursi di ulteriori effetti obbligatori quali la restituzione
del bene e del prezzo.
[65] Cass., 18 maggio 1957, n.
1813, in Rep. Foro it., 1957, voce Vendita, c. 2735, n. 284; Trib. Perugia,
16 agosto 1994, cit.; Cass., 27 marzo 1996, n. 2713, cit. Nello stesso senso,
G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, cit., p. 637. Contra, A. Luminoso, Il mutuo
dissenso, cit., p. 347 ss., secondo cui la restituzione delle prestazioni
eseguite non trova giustificazione nell’originaria consegna che risulterebbe
indebita a séguito dell’eliminazione del regolamento contrattuale, ma nel
nuovo contratto. Con questo, le parti si impegnano al risultato
ripristinatorio e, di conseguenza, restitutorio, per cui saranno a loro carico
tutte le obbligazioni a ciò dirette. Si afferma altresí che le norme
sull’indebito si presentano come «inadatte a regolare le situazioni nascenti
dal mutuo dissenso» essendo impossibile, nel caso di specie, valutare la buona
o mala fede dell’accipiens.
Applicando, invece, la normativa sull’inadempimento, i contraenti avranno a disposizione strumenti ben piú validi
in caso di inadempienza della controparte, potendo chiedere non solo l’adempimento
dell’obbligazione, ma anche la risoluzione del contratto, fermo restando il
risarcimento del danno. Ci sembra che la tesi esposta nel testo, accolta anche
dalla giurisprudenza, abbia il pregio della coerenza, in quanto, eliminata la
fonte delle originarie prestazioni, queste difettano di giustificazione e
sono, di conseguenza, soggette a ripetizione. Ovviamente la disciplina
dell’indebito dovrà essere interpretata tenendo conto delle peculiarità della
concreta fattispecie.
66 V. nota precedente.
[67] R. Scognamiglio, Contratto
in generale, cit., p. 212 ss., secondo il quale il mutuo dissenso non può
realizzare, in questi casi, la retrocessione del bene trasferito con il primo
contratto essendo a ciò inidoneo, esaurendosi la sua finalità nell’eliminazione
del precedente contratto. Nel contratto ad effetti reali, quindi, al mutuo
dissenso deve seguire il contratto di ritrasferimento.
[68] F. Gazzoni, La
trascrizione immobiliare, in Cod.
civ. Commentario Schlesinger, Milano, 1991, p. 420.
[69] G.B. Ferri, Causa e tipo
nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, pp. 246-249, secondo il
quale «indubbiamente il risultato di un contratto sarà sempre un diritto reale
o un diritto di credito, ma non è la tipicità di questi ultimi a rendere
tipico il contratto» e ancora «altro è il problema di tipicità della fonte del
rapporto; altro quello della tipicità del rapporto medesimo»; C. Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p. 306
ss.; E. Roppo, Contratto, in Dig. disc. priv., Sez.
civ., IV, Torino, 1989, p. 119: «In ogni caso, il vincolo di tipicità dei
contratti non è conseguenza necessaria della eventuale tipicità delle strutture
o situazioni giuridiche di cui i contratti stessi siano fonte. Ciò vale in
particolare per i contratti costitutivi di diritti reali : questi ultimi sono
tipici, ma nulla esclude che essi possano nascere da contratti atipici».
[70] Tesi sostenuta da F. Carresi, Gli atti plurisoggettivi, in Riv.
trim., 1957, p. 1247 ss.; Id.,
Autonomia privata nei contratti e negli
atti unilaterali, in Riv. dir. civ.,
1957, p. 272 ss.
[71] Il principio di tassatività
dei diritti reali è accolto dalla dottrina tradizionale: per tutti, L. Barassi, Diritti reali e possesso, I, I
diritti reali, Milano, 1952, p. 51; G. Pugliese,
Diritti reali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 772 ss.
Non mancano, peraltro, autorevoli voci contrarie, in particolare, M. Giorgianni, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui,
Milano, 1940, p. 117 ss.; M. Comporti,
Diritti reali in generale, in Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu e
Messineo, VIII, 1, Milano, 1980, p. 51 ss.; C. Donisi,
Il problema dei negozi giuridici
unilaterali, cit.; F. Romano, Diritto e obbligo nella teoria del diritto
reale, Napoli, s.a., p. 64 ss.
[72] Specificamente, sul punto,
A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 273, nota 351; G. Capozzi, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, cit., p. 637.
[73] L’effetto finale è condiviso
anche da chi ritiene non applicabile la normativa di cui all’art. 2033 ss. c.c.
Cfr. A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 347 ss.
[74] Il problema, essendo stato
ritenuto da alcuni studiosi come ostativo alla stessa ammissibilità del mutuo
dissenso nei contratti ad effetti reali, è stato trattato nel precedente § 3.
[75] Il problema ovviamente non
si pone per i sostenitori del contratto «a controvicenda», dato che troveranno
applicazione le norme relative alla trascrizione degli atti traslativi.
[76] In particolare, F. Messineo, Dottrina generale del contratto, cit., p. 472 ss., ha sostenuto che
la circostanza che il legislatore non abbia previsto la trascrizione degli
atti di retrocessione di diritti reali, è indicativa dell’inammissibilità del
mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali, almeno quando essi abbiano ad
oggetto beni immobili.
[77] R. Scognamiglio, Contratti
in generale, cit., p. 205.
[78] G. Capozzi, Il mutuo
dissenso nell’attività notarile, cit., p. 643.
[79] Indipendentemente dai
risultati, talvolta divergenti, a cui pervengono gli autori in questione, la
norma è oggetto di analisi da parte, tra gli altri, di A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 364 ss.; G. Capozzi, Il mutuo
dissenso nell’attività notarile, cit., p. 643; Id., Mutuo dissenso,
cit., p. 612; U. Natoli, in U. Natoli e R. Ferrucci, Trascrizione,
in Comm. del cod. civ. Utet, VI, Torino, 1959, p. 179; G. De
Rubertis, Risoluzione di contratto
immediatamente traslativo e pubblicità immobiliare, in Vita not., 1984, p. 809 ss.
[80] Si tratta di un’ipotesi di
pubblicità accessoria avente funzione di completare il sistema di pubblicità,
«connessa col carattere di provvisorietà o comunque di instabilità di
determinate situazioni, passibili, per l’intervento di fatti ulteriori, di
successivi sviluppi, che possono portare ad un loro consolidamento o anche (e
piú spesso) ad una loro eliminazione [...] ». In questi termini, per
tutti, U. Natoli, o.u.c., p.
173; R. Triola, Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano,
1991, p. 974.
[81] Nel § 4 sono state
evidenziate analogie e differenze con la risoluzione convenzionale,
sicuramente la figura a cui il mutuo dissenso piú si avvicina.
[82] Per tutti, F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1947, p. 529 ss.;
U. Natoli, o.u.c., p. 174.
[83] In questi termini, U. Natoli, o.u.c., p. 176; M. Franzoni,
Degli effetti del contratto, cit., p.
71; sostanzialmente conforme, A. Luminoso,
Il mutuo dissenso, cit., p. 364, il
quale rileva come il conflitto tra la parte che si avvantaggia dell’effetto risolutivo
ed i terzi aventi causa dalla parte a cui svantaggio tali fatti operano, non
può ritenersi conflitto tra piú aventi causa dallo stesso autore, per cui
sarebbe da riconoscere all’art. 2655 gli effetti di una vera trascrizione ai
sensi dell’art. 2652, nn.1 e 6, piú che ai sensi dell’art. 2644.
[84] G. De Rubertis, Risoluzione
di contratto immediatamente traslativo e pubblicità immobiliare, cit., p.
814 ss.
[85] In questo senso, A. Luminoso, Il mutuo dissenso, cit., p. 335 ss.
[86] In questi termini, Cass., 20
febbraio 1987, n. 1840, in Rep. Foro it.,
1987, voce Notaio, c. 2277, n. 23;
Cass., 18 febbraio 1981, n. 982, ivi,
1981, voce cit., c. 1991, n. 43; Cass., 12 maggio 1990, n. 4111, ivi, voce Trascrizione c. 3184, n. 23.
[87] Per tutti, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p.239: « [...] la rinunzia si
configura come meramente abdicativa in quanto non vi è un trasferimento (o
piuttosto un ritrasferimento) del diritto in capo al proprietario»; F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 218: «La rinunzia
come negozio essenzialmente abdicativo, non ha in nessun caso altra conseguenza
che l’estinzione del rapporto, per uscita dal medesimo del soggetto attivo».
In giurisprudenza, Cass., 23 novembre 1967, n. 2815, in Mass. Giust. civ., 1967, p. 1465.
[88] In questo senso sembra
orientato L. Nastri, L’imposta di registro e le relative
agevolazioni, Milano, 1993, p. 151.
[89] Questa norma ha modificato
la precedente disciplina, in cui il legislatore distingueva a seconda che per
il mutuo dissenso non fosse stato
pattuito un corrispettivo, nel qual caso l’imposta era fissa, e l’ipotesi contraria,
assoggettata ad imposta proporzionale secondo le modalità dettate per le
«disposizioni connesse». La normativa in oggetto comportava che i contraenti,
benché avessero pattuito un compenso per il mutuo dissenso, se ne guardassero
bene dal dichiararlo, restando in tal modo tenuti al pagamento della sola
imposta fissa. Il meccanismo era stato definito una vera e propria «ingenuità
legislativa». Sul punto, L. Nastri,
Lezioni di diritto fiscale, Napoli,
1979; S. Lanzillotti e F. Magurno, Il notaio e le imposte indirette, Roma, 1985.
[90] La tassazione proporzionale, identica a quella degli atti traslativi, si spiega con la preoccupazione del legislatore fiscale di evitare che, per mezzo di un presunto contratto di mutuo dissenso, sia posto in essere un altro contratto assoggettabile, per sua natura, alle maggiori imposte di registro dovute. Per considerazioni analoghe in tema di condizione risolutiva, che tra l’altro è assoggettata alla stessa disciplina, L. Nastri, L’imposta di registro e le relative agevolazioni, cit., p. 149.